Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Negli atti a titolo gratuito il requisito oggettivo del c.d. eventus damni deve essere ritenuto sussistente allorquando l’atto dispositivo del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo siffatto pregiudizio consistere in una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore.
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Gian Piero Vitale con sentenza del 21.02.2017 n.559.
Nel caso di specie una Banca conveniva in giudizio un debitore promuovendo domanda di accertamento del credito e azione di revocazione ex art.2901 c.c. dell’atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal convenuto su beni immobili di sua proprietà, fornendo prova dell’esistenza del credito vantato nei confronti del convenuto.
Il convenuto rimaneva contumace.
Il giudice riteneva fondata e legittimata l’azione di revocatoria promossa dall’attrice sulla base dell’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale.
Sotto il profilo probatorio si osservava che il carattere lesivo dell’atto dispositivo impugnato si desumesse pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore donante, dato che attraverso l’atto di donazione il convenuto si spogliava della titolarità degli immobili di cui era proprietario, pertanto non più sottoponibili ad azione esecutiva ex parte attrice creditrice, con l’ ulteriore conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza del debitore di precludere o rendere difficile l’attivazione coattiva del credito.
Il giudicante dichiarava, quindi, inefficace l’atto dispositivo impugnato dalla banca, ovvero l’atto di donazione rogato, atteso che l’azione revocatoria avente ad oggetto un atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti sia conosciuto oltreché dal debitore donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, considerando che ai sensi dell’art. 2901 c.c. comma 1, è sufficiente la semplice consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori.
Sulla base di quanto suesposto il giudice accoglieva le domande proposte dalla banca, dichiarandola creditrice del convenuto debitore, e ordinava di provvedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA PROVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS È INDIZIARIA E NON DIRETTA
I PROTESTI COSTITUISCONO UNA PRESUNZIONE SEMPLICE
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone 14-01-2016 n. 504
CENNI SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 65-67 L.FALL.
Ordinanza Cassazione Civile, sez. Sesta, Pres. Tagonesi – Rel Genovese 11-11-2015 n. 23101
REVOCATORIA FALLIMENTARE: SCIENTIA DECOTIONIS, BILANCI IRRILEVANTI SENZA PROVA CONOSCIBILITÀ
LA CURATELA DEVE DIMOSTRARE QUANDO IL BILANCIO È STATO DEPOSITATO PRESSO REGISTRO IMPRESE
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lipani – Rel. Petruzziello 25-09-2015 n.3776
SCIENTIA DECOCTIONIS: OCCORRONO DATI CONTABILI NEGATIVI DI IMMEDIATA EVIDENZA
NON RILEVA EX SE LA CIRCOSTANZA CHE LA BANCA SIA UN OPERATORE QUALIFICATO
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lopiano – Rel. Tabarro 25-05-2015 n.2360
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