L’azione di ripetizione di indebito presuppone logicamente la positiva individuazione delle rimesse solutorie assertivamente non dovute per cui ove il correntista non provveda alla necessaria distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie, la domanda è inammissibile.
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG, essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
L’accertamento del carattere usurario degli interessi, deve aver luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei, posto che ai fini della configurabilità della fattispecie dell’usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 2, comma quarto, della legge n. 108 del 1996 al TEGM trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, e conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il TEG applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio con la sentenza n. 778 del 14.03.2017.
Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione e garanti convenivano in giudizio la Banca lamentando la violazione della normativa antiusura, la capitalizzazione trimestrale di interessi, nonché l’illegittima applicazione della CMS, in merito a rapporti contrattuali intrattenuti con il predetto istituto.
In particolare, parte attrice chiedeva l’accertamento della nullità delle clausole inserite nei predetti contratti, la rideterminazione dei rapporti di “dare – avere”.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca, contestando in toto le pretese attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale, relativamente alla violazione della normativa antiusura, considerando insoddisfatto l’onere di allegazione di parte attrice circa l’indicazione concreta sui singoli trimestri in cui sarebbero avvenuti i versamenti indebiti, ha rigettato le specifiche doglianze.
Nello specifico, circa l’onere probatorio gravante sul cliente, ha chiarito che per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito (antecedente logico indispensabile dell’azione ex art. 2033 c.c.), ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria, vista la convergenza negli esiti pratici e negli elementi costitutivi.
In merito alla domanda di ripetizione di indebito, i giudicanti hanno disposto che anche in riferimento alla ripetizione di indebito correlata all’illegittimo addebito di somme a titolo di CMS, è necessaria la distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie, atteso che la stessa CMS non entra nel calcolo del TEG, in quanto rilevata separatamente, ed espressa in termini percentuali.
Precisamente, in conformità ad un recente orientamento della Cassazione in tema di usura, la Corte ha ravvisato che l’accertamento del carattere usurario degli interessi, deve aver luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei, posto che ai fini della configurabilità della fattispecie dell’usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 2, comma quarto, della legge n. 108 del 1996 al TEGM trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, e conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il TEG applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia.
Quanto al superamento del TSU, il Giudice ha ritenuto infondata tale doglianza, atteso che nel contratto di conto corrente approvato dalla debitrice principale è prevista la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche, anche in sensi sfavorevole alla correntista.
Il giudicante ha specificato che ai sensi dell’art. 118 TUB nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
Infine, relativamente alle doglianze concernenti la violazione del divieto di usura, il Tribunale ha disposto che parte attrice nel determinare la misura del tasso applicato dall’istituto si è discostata dalle modalità di calcolo del TEG di cui alle rilevazioni periodiche della Banca D’Italia, ricomprendendo, altresì, negli interessi la commissione di massimo scoperto, e giungendo, in tal modo, ad indicare tassi superiori a quello soglia.
Nel merito ha specificato che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. In quanto rilevata separatamente, ed espressa in termini percentuali.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava ogni domanda attorea e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI ED I CONTRATTI
IN MANCANZA INAMMISSIBILE LA CTU IN QUANTO MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Di Maio Maria Francesca | 27.02.2017 | n.173
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
IL DEPOSITO NON PUÒ AVVENIRE DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 19.01.2017 | n.50
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