In virtù dell’ontologica diversità tra gli interessi corrispettivi (calcolati sul capitale a scadere) e gli interessi moratori (calcolati sul debito scaduto), l’eventuale nullità della pattuizione delle condizioni economiche della fase patologica del rapporto (meramente eventuale), non pregiudica la validità della pattuizione delle condizioni economiche della fase fisiologica (necessaria) del rapporto; inoltre.
Il piano di ammortamento alla francese non implica alcuna forma di anatocismo perché la quota di interessi decrescente che forma la rata prevista per il rimborso del finanziamento unitamente alla quota capitale crescente nel tempo, è calcolata tramite il prodotto tra il tasso di interesse pattuito e il debito residuo in linea capitale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Manuela Palvarini con la sentenza n. 482 del 19.05.2017.
Dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca ed, eccependo l’usurarietà del contratto di mutuo precedentemente stipulato con l’Istituto creditizio, la violazione del divieto di anatocismo in ragione dell’illegittima capitalizzazione degli interessi, chiedevano la ripetizione delle somme riscosse in modo asseritamente indebito dalla convenuta.
Precisamente, parte attrice lamentava l’illegittimità delle modalità adoperate dalla Banca nel calcolo degli interessi moratori, computati anche sugli interessi corrispettivi, nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata e/o da altra somma dovuta alla Banca, e non sul mero capitale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca mutuante che eccepiva l’infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, chiedendone il rigetto.
In particolare, relativamente alla eccepita indeterminatezza del contratto per effetto dell’applicazione del cd. ammortamento alla francese, in riferimento alle modalità di calcolo degli interessi moratori, il Giudicante escludeva, nella fattispecie, la produzione di qualsivoglia fenomeno anatocistico, ritenendo l’applicazione di interessi di mora anche sulla parte della rata costituita da interessi corrispettivi del tutto lecita, ove specificamente pattuita.
In particolare, il Tribunale specificava che il piano di ammortamento alla francese non implica, in nuce, alcuna forma di anatocismo perché la quota di interessi decrescente che forma la rata prevista per il rimborso del finanziamento unitamente alla quota capitale crescente nel tempo, è calcolata tramite il prodotto tra il tasso di interesse pattuito e il debito residuo in linea capitale.
In ultimo, quanto all’asserita usurarietà del tasso effettivo mora pattuito in contratto, il Giudice sottolineava che sebbene la rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia sia questione, allo stato, del tutto aperta e oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, l’usurarietà della pattuizione della misura ultralegale degli interessi moratori non travolge, ad ogni modo, la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, stante l’ontologica diversità dei due tassi.
In altri termini, ad avviso del Tribunale lombardo, l’eventuale nullità della pattuizione delle condizioni economiche della fase patologica del rapporto non pregiudica la validità della pattuizione delle condizioni economiche della fase fisiologica del rapporto, a tal punto da determinare la conversione del mutuo oneroso in gratuito.
Alla luce delle ragioni suesposte il Giudicante rigettava le domande attoree, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1315
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