Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è ammissibile la sommatoria degli interessi corrispettivi/compensativi agli interessi di mora, in ragione della loro differenza ontologica: i primi attengono alla fase “fisiologica” del rapporto, mentre i secondi, di natura sanzionatoria, unicamente alla fase, eventuale, patologica del rapporto, sì che solo i primi rientrano nel novero delle voci “remunerative” del credito, di cui all’art. 644, co. 4 c.p.c., legate alla sua erogazione.
Neppure rileva, in tal senso, l’eventuale penale per l’anticipata estinzione del mutuo, trattandosi, anche in questo caso, di voce di applicazione del tutto eventuale, che non costituisce, sul piano “ontologico”, una componente “remunerativa del credito”, bensì una sorta di “multa poenitentialis” ex art. 1373 c.c., ossia il corrispettivo per l’esercizio del pattuito diritto di recesso del cliente.
Il piano di ammortamento “alla francese”, per sua natura, esclude la possibilità di alcun fenomeno anatocistico, in quanto ciascuna rata è composta di una quota di capitale (via via crescente) ed una quota di interessi (via via decrescente), senza che gli interessi siano applicati, a loro volta, su interessi.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, con la sentenza n. 3150 del 24.11.2016.
Nel caso controverso, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, onde ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito a titolo, di interessi asseritamente usurari ed anatocistici, nel corso di un rapporto di mutuo intercorso tra le parti.
La Banca convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Il Tribunale, in particolare, in riferimento alle censure sollevate da parte attrice, in punto di usura, escludeva l’ammissibilità del metodo di calcolo utilizzato dal mutuatario, fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi/compensativi ed interessi di mora, in ragione della differenza ontologica dei due tassi, i primi attinenti alla fase “fisiologica” del rapporto, mentre i secondi, di natura sanzionatoria, unicamente alla fase, eventuale, patologica del rapporto, come tali non rientranti nel novero delle voci “remunerative” del credito, di cui all’art. 644, co. 4 c.p.c., legate alla sua erogazione.
Per analoghe argomentazioni, il Giudice escludeva, altresì, l’inseribilità tra i parametri da considerare al fine della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, della penale per l’anticipata estinzione del mutuo, trattandosi anche in questo caso di voce di applicazione del tutto eventuale, che non costituisce, sul piano “ontologico”, una componente “remunerativa del credito”, bensì una sorta di “multa poenitentialis” ex art. 1373 c.c., ossia il corrispettivo per l’esercizio del pattuito diritto di recesso del cliente.
In riferimento, inoltre, alle contestazioni relative all’illegittima capitalizzazione degli interessi, il Giudice di prime cure rilevava che il piano di ammortamento “alla francese”, così come previsto ed adottato nel mutuo in contestazione, esclude, per su natura, la possibilità di qualsivoglia fenomeno anatocistico, risultando ciascuna rata composta di una quota di capitale (via via crescente) ed una quota di interessi (via via decrescente), senza che gli interessi siano applicati, a loro volta, su interessi.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale adito, osservato, infine, quanto alla contestazione inerente la mancata previsione dell’ISC nel contratto, che l’obbligo di inserimento nelle clausole contrattuali del suddetto parametro era stato introdotto solo successivamente rispetto alla stipula del mutuo, sì da non poter avere alcuna conseguenza sul rapporto in esame, rigettava la domanda, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NO ALLA SOMMATORIA DI TASSI CORRISPETTIVI E DI MORA
LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA ESCLUSA DAL TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.15
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
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