Per i contratti di finanziamento conclusi precedentemente alla riforma del 2010 non può chiedersi il rimborso dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento; inoltre, le commissioni spettanti agli agenti non possono essere rimborsate data la natura up-front.
L’obbligo di restituzione del premio assicurativo non può gravare in capo all’intermediario finanziario.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma, con la sentenza n. 946 del 18.05.2017.
Nella fattispecie considerata, un cliente conveniva in giudizio una società di intermediazione finanziaria chiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate alla stessa.
Nello specifico, il cliente lamentava la violazione della normativa sulla trasparenza degli oneri economici applicati al contratto di finanziamento, invocando, nel merito, la disciplina di cui al D. lgs. 141/2010.
Si costituiva in giudizio la mutuataria e contestando quanto dedotto dall’attore, sosteneva che la disciplina dallo stesso invocata, fosse successiva alla stipula del contratto di finanziamento.
Nella specie, il Giudicante evidenziando che il contratto di finanziamento era stato stipulato precedentemente alla novella del 2010, ha ritenuto di dover escludere la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dalla società di intermediazione.
In particolare il Giudice ha affermato che le commissioni spettanti all’agente non possono essere rimborsate in virtù della loro natura up-front.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto di non suscettibile di accoglimento la richiesta di restituzione del premio assicurativo avanzata nei confronti dell’intermediario finanziario, specificando che posto che tale obbligo non gravava sullo stesso, bensì sulla compagnia assicurativa.
Alla luce di tali motivazioni il Tribunale respingeva la domanda avanzata dal cliente con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEVE ESSERE RIVOLTA ALL’ASSICURATORE
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 | n.2582
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