Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Diversa è la natura degli interessi corrispettivi, che costituiscono remunerazione del capitale che viene posto nella disponibilità del debitore, nella fattispecie attraverso l’acquisto del bene oggetto della locazione finanziaria da parte della concedente, e che sono inglobati nel canone, rispetto alla funzione degli interessi moratori, che poggiano sul ritardo nell’adempimento.
Da tale autonomia, consegue l’irrilevanza della eventuale nullità della clausola contenente la pattuizione di interessi moratori usurari ex art. 1815 co. 2 c.c. rispetto alla convenzione degli interessi corrispettivi che, se conformi alla legge, sono dovuti.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, sez. terza, Pres. Pedersoli, con la sentenza n. 2044 dell’11.05.2017.
Nel caso controverso, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c., respingeva le domande proposte da società conduttrice contro la Banca volte a far accertare e dichiarare la nullità e gratuità del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, avente ad oggetto una unità di diporto a motore, in ragione dell’applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto di interessi usurari, con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, escludendo l’usurarietà del tasso leasing applicato in contratto e rilevando, tra l’altro, l’illegittimità del metodo di calcolo fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
L’ordinanza veniva appellata dalla società conduttrice e nel giudizio di appello si costituiva la Banca, che contestava l’ammissibilità e la fondatezza del gravame.
La Corte territoriale condivideva la considerazione del Tribunale circa l’autonomia della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, rispetto alla determinazione degli interessi corrispettivi, in ragione della diversa natura degli interessi corrispettivi, che costituiscono remunerazione del capitale che viene posto nella disponibilità del debitore, nella fattispecie attraverso l’acquisto del bene oggetto della locazione finanziaria da parte della concedente, e che sono inglobati nel canone, rispetto alla funzione degli interessi moratori, che poggiano sul ritardo nell’ adempimento.
Dalla autonomia tra i due tassi di interesse, proseguiva il Giudicante, consegue l’irrilevanza della eventuale nullità della clausola contenente la pattuizione di interessi moratori usurari ex art. 1815 co. 2 c.c. rispetto alla convenzione degli interessi corrispettivi che, se conformi alla legge, sono dovuti.
Del resto, ad avviso del Giudice di seconde cure, il noto arresto della Suprema Corte richiamato nella decisione impugnata (n. 350/2013), non afferma che interessi corrispettivi e moratori possano sommarsi per accertarne l’usurarietà, bensì, relativamente a un contratto di mutuo, afferma che gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura, e si pronuncia sulla riferibilità, a detti interessi, delle soglie usurarie.
Peraltro, la stessa Banca d’Italia, con i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”, pubblicati il 3 luglio 2013, intervenuti, quindi, dopo la sentenza della Suprema Corte, aveva esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla Legge n. 108/96, precisando come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l’altro, effetti più favorevoli al debitore: “ Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”.
Per tutte le ragioni esposte, la Corte d’Appello, esclusa l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari nel contratto di leasing, rigettava il gravame, condannando la società conduttrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
I DUE TASSI, IN QUANTO ONTOLOGICAMENTE DIVERSI, RISULTANO DEL TUTTO DISTINTI ED AUTONOMI
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott.ssa Manuela Palvarini | 19.05.2017 | n.482
SEMPRE DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE IN IPOTESI DI POTENZIALE USURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
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