Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile, risponde del danno patito dall’acquirente, essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma secondo, cod. civ..
Il notaio deve fare le visure ipotecarie in tempo reale per cui sussiste la sua responsabilità anche in ipotesi di una ipoteca giudiziale iscritta due giorni prima del rogito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pescara, Dott. Carmine Di Fulvio, con sentenza n. 854 del 19.05.2016.
Nel caso in oggetto, l’acquirente di un immobile proponeva azione di risarcimento danni da responsabilità professionale, nei confronti del notaio che si era occupato del rogito dell’atto di compravendita.
Nella specie, l’attore aveva acquistato, con rogito notarile, la piena proprietà di alcune unità immobiliari dal venditore, che in sede di stipula, espressamente dichiarava l’assenza di qualsiasi vincolo ed onere gravante sugli stessi.
Detta circostanza, successivamente, si verificava non essere veritiera, dal momento che su alcuni immobili gravava ipoteca giudiziale iscritta, solo due giorni prima della stipula del rogito, a favore di una Banca creditrice del venditore.
Per tali ragioni, quindi citava in giudizio il notaio, lamentando che lo stesso aveva agito con negligenza e imprudenza nella fase antecedente alla stipula del rogito, atteso che non aveva provveduto a verificare ed accertare le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni oggetto di compravendita.
Il notaio convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, e chiamava in causa le compagnie assicuratrici con le quali aveva contratto polizza per responsabilità professionale.
Il tribunale adito, evidenziava che in caso di omesse dichiarazioni e rilevazioni del notaio, di iscrizione ipotecaria sul bene compravenduto, lo stesso deve rispondere del danno patito dall’acquirente, essendo tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c. comma secondo.
Affermava, inoltre, che a poco rilevava la circostanza che l’ipoteca era stata iscritta due giorni prima della stipula del rogito, atteso che i mezzi telematici consentono la verifica, in tempo reale, dei registri immobiliari da parte dei notai, pertanto, questi avrebbe dovuto, per osservare il dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., effettuare le visure in questione quantomeno il giorno precedente alla stipula dell’atto di compravendita, se non anche il giorno stesso.
Alla luce di tali circostanze riteneva sussistente la responsabilità professionale del notaio, pertanto condannava lo stesso al pagamento dei danni subiti dall’attore.
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