La mancata produzione dell’originale dell’assegno non costituisce argomento di prova, atteso che l’ordine di esibizione non è né un provvedimento decisorio né pregiudicativo della decisione.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta, con sentenza n. 11553 del 11.05.2017.
Nella fattispecie considerata, una società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno la quale, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni proposta nella qualità di soggetto traente di un assegno bancario, nei confronti della Banca negoziatrice e della Banca traente che avevano pagato l’assegno non al reale beneficiario.
In particolare, il giudice di seconde cure aveva dichiarato improcedibile la domanda nei confronti dell’istituto negoziatore del titolo in ragione di un precedente giudicato inter partes relativo al medesimo oggetto, e respinto nel merito la domanda svolta nei confronti della Banca trattaria, rilevando che non risultava provata, nemmeno in via presuntiva, l’effettiva sussistenza di una qualche “alterazione materiale” dell’assegno in questione.
La Banca negoziatrice convenuta, resisteva con controricorso negando ogni sua responsabilità.
La ricorrente lamentava, tra l’altro che il giudice di prime cure, pur avendo ordinato alla Banca negoziatrice di esibire gli originali degli assegni oggetto della controversia, aveva ritenuto poi, di fronte alla mancata esibizione della Banca, giustificata dal mancato reperimento del titolo medesimo, irrilevante la mancata produzione degli stessi, senza trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo dell’istituto di credito.
La Suprema Corte riteneva tale motivo inammissibile in quanto comportava un inammissibile riesame del merito poichè nel ricorso era stato scritto che tali “le alterazioni del titolo… peraltro già emergono ictu oculi dalla produzione della fotocopia” ed, in ogni caso, sottolineava come la giurisprudenza della stessa Corte fosse unanime nel considerare l’ordine di esibizione non come un provvedimento decisorio, nè comunque in qualche modo pregiudicativo delle decisione.
Dichiarava, quindi, inammissibile il ricorso condannando la società traente al pagamento delle spese del giudizio.
Si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
L’AMMISSIONE DI “LEGGEREZZA” COMPIUTA DAL FUNZIONARIO NEL RILASCIO DI UN CARNET NON PROVA LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Segreto – Rel. Sestini | 28.05.2015 | n.11123
ASSEGNO BANCARIO – FIRMA APOCRIFA: LA BANCA NON È RESPONSABILE SE LA FALSITÀ NON EMERGE ICTU OCULI
LA BANCA NON È TENUTA A PREDISPORRE PARTICOLARI ATTREZZATURE IDONEE AD EVIDENZIARE IL FALSO O L’ALTERAZIONE MEDIANTE STRUMENTI MECCANICI O CHIMICI
Tribunale di Napoli, dott. Fabio Perrella 28-05-2014
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