Non è possibile applicare la sanzione della improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove tale relata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. D’Ascola, con la sentenza n. 10648 del 02.05.2017.
Nel caso controverso, un debitore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in favore di un creditore, in primo luogo per difetto di procura in capo al legale che lo aveva sottoscritto, diverso da quello che aveva firmato il mandato ed, in secondo luogo, per inadempimento contrattuale del creditore.
A seguito della conferma dell’ingiunzione da parte del Tribunale adito, il debitore ingiunto proponeva gravame innanzi alla Corte del distretto di Brescia, la quale, rilevato che nel ricorso per ingiunzione, il mandato risultava conferito ad un professionista diverso da quello che aveva autenticato la sottoscrizione del mandante e che aveva svolto l’attività defensionale, il cui espletamento non valeva a sanare il difetto di “rappresentanza processuale”, dichiarava la nullità della sentenza del Giudice di prime cure e del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la pronuncia del Collegio, proponeva ricorso per Cassazione il creditore, a cui l’intimato debitore resisteva con controricorso.
La Prima sezione della Corte di Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’esame in Sezioni Unite della questione afferente l’improcedibilità del ricorso relativo a sentenza notificata per mancata produzione da parte del ricorrente della relata di notifica, prodotta, tuttavia, dal controricorrente.
La Suprema Corte, rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente aveva prodotto copia autentica della sentenza impugnata sprovvista di relazione di notifica, pur provata indirettamente dalla copia prodotta da parte resistente, illustrava i diversi orientamenti espressi in proposito dalle Sezioni Unite; secondo un primo orientamento degli ermellini: “Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.
Dall’altro lato, la Cassazione richiamava le pronunce rese dal Giudice di legittimità tese a superare rigori formalistici in materia di oneri di produzione documentale imposti dalla legge: la sentenza n. 22726/11 aveva stabilito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La sentenza S.U. n. 23329/09 aveva escluso l’improcedibilità del ricorso per Cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in caso di mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, in considerazione del peculiare regime di pubblicità, già assolta in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, la Corte escludeva, in ragione della necessità di assicurare l’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato, il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso, la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell’improcedibilità e la violazione processuale commessa, la strumentalità che le forme processuali hanno in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito, l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso ove il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perchè la documentazione sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
In queste ipotesi, ad avviso del Collegio, le ragioni della tempestiva conoscenza dell’atto devono cedere il passo dinanzi all’esigenza di una puntuale verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, costituita dal divieto di accesso al giudice.
La Cassazione, in conclusione, esclusa la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove tale relata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, accoglieva il ricorso, disponendo la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione per l’esame dei residui motivi di appello.
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