E’ inammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Il fenomeno della capitalizzazione degli interessi corrispettivi già maturati è pienamente legittimo ove contrattualmente stabilito.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano, con la sentenza n. 2195 del 23.05.2017.
Nel caso controverso, i proprietari di un immobile oggetto di esecuzione forzata proponevano opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. e successivo giudizio di merito, avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa ai loro danni, in relazione alla quale lamentavano, tra l’altro, l’usurarietà del contratto di mutuo stipulato con la Banca.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda ed avverso il provvedimento emesso, gli attori interponevano rituale impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Milano, reiterando le censure sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma integrale della sentenza impugnata, in ragione dell’applicazione nel corso del rapporto di mutuo, di interessi entro la soglia usura.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censuravano la condotta del Tribunale, colpevole di non aver ravvisato nella fattispecie alcuna sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori pattuiti col contratto di mutuo.
La Corte rilevava, in proposito, che gli appellanti, nel loro calcolo esemplificativo, erano partiti da una premessa errata: vale a dire che, per uno stesso anno, decorressero sia gli interessi corrispettivi, che gli interessi moratori, confondendo il fenomeno usurario con il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi corrispettivi maturati, sui quali anche maturano gli interessi moratori.
Il Giudicante osservava che le parti avevano convenuto ed approvato specificamente per iscritto la clausola secondo la quale, pure in tutti i casi di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, ogni somma dovuta per effetto di decadenze o risoluzione, avrebbe prodotto interessi moratori nella misura stabilita al comma precedente, conformemente al dettato della Delibera CICR 09.02.2000, la quale stabilisce all’art. 3: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Il Giudice di seconde cure rilevava, inoltre, che nessuna sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori si era verificata nella fattispecie e nessuna nullità del contratto di mutuo doveva essere sanzionata.
Con la seconda doglianza, gli appellanti deducevano, per la prima volta nel presente grado di giudizio, un’ulteriore ragione di nullità del contratto di mutuo: la nullità per violazione dell’obbligo di indicare il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), normativamente previsto, dall’art. 4 della legge n. 154 del 1992, alla cui stregua: ” I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora …. “.
Il Giudice di seconde cure rigettava la doglianza di parte attrice, sottolineando, in proposito, che il contratto di mutuo de quo aveva esaustivamente indicato tutti gli interessi, corrispettivi e moratori, ed ogni altro prezzo e condizioni, le spese e finanche la percentuale da rimborsare come penale contrattuale nel caso di estinzione anticipata del mutuo.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentavano di esser stati ingiustamente condannati, oltre che alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, alla corresponsione alla convenuta, ai sensi dell’art. 96, 3 comma c.p.c., di una certa somma di denaro, avente, a dire di questi ultimi, carattere di ” danno punitivo”.
Invero, correttamente, ad avviso del Collegio, il Tribunale aveva espresso il suo giusto rammarico e fastidio per la proposizione di una opposizione all’esecuzione relativamente ad un titolo esecutivo, quale il contratto di mutuo, la cui validità ed efficacia era del tutto chiara e la cui impugnazione aveva carattere meramente dilatorio, tanto che la stessa opponente aveva in precedenza rinunciato ad una istanza di sospensione dell’esecuzione fondata sulle medesime ragioni.
Sulla base di quanto esposto, la Corte d’Appello rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite ed
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
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