Segnalata dal Dott. Vincenzo Coglitore di Palermo
E’ onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è inammissibile operare il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, non solo in ragione dell’eterogeneità teleologica delle due categorie di interessi, puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., ma anche in ossequio al principio del “nullum crimen sine lege” (art. 1 c.p.): la tesi del “cumulo” condurrebbe all’abnorme risultato di configurare il reato corrispondente in difetto di norma incriminatrice.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, la Banca d’Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità ed alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con la sentenza n. 1139 del 07.03.2017.
Nella fattispecie in questione, una società mutuataria ed il fideiussore convenivano in giudizio la Banca esponendo di avere intrattenuto con quest’ultima sia rapporti di conto corrente, che conto anticipo fatture, oltre che due rapporti di mutuo intestati alla società e garantiti dall’altro attore e lamentando che, nel corso del rapporto, la Banca aveva percepito delle somme in modo illegittimo, essendo stati applicati interessi in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale, cms e spese in assenza di pattuizione scritta.
In relazione ai rapporti di mutuo, deducevano l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi in violazione della legge 108/96.
La Banca si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell’atto di citazione, rilevando in particolare la legittimità del proprio operato.
In ordine ai rapporti di conto corrente, il Tribunale, sottolineato che è onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia, rilevava che parte attrice si era limitata, nel caso di specie, a richiedere in via del tutto generica e priva di riferimenti una c.t.u. al fine di accertare l’esatto ammontare del credito, senza indicare, in alcun modo, l’ipotetico tasso applicato in eccesso dalla Banca, né i periodi di riferimento e senza produrre alcuna documentazione utile ai fini di un eventuale ricalcolo, ivi compresi i cd. estratti conto.
Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, il Giudice siciliano, ricordava che solo dall’agosto 2009, ovvero a seguito della disposizione di cui all’art. 2 bis DL 185/2008 come convertito dalla legge 2/2009, la Banca d’Italia aveva incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso.
In relazione alle censure sollevate da parte attrice in ordine al contratto di mutuo e, segnatamente, in riferimento all’asserita applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto, di interessi usurari nel corso del rapporto, il Tribunale osservava che parte attrice aveva fondato la propria domanda sul recente intervento della Suprema Corte (sentenza 350/2013), facendone discendere dall’assunto che anche gli interessi moratori debbano rispettare essi stessi il c.d. tasso soglia ex lege 108/96, quello per cui essi vanno cumulati a quelli convenzionali in ragione dell’art. 644, c. 3, c.p. e dell’art. 1815, c. 2, c.c..
Orbene, ad avviso del Giudice adito, la conclusione cui era pervenuta parte attrice, non poteva risultare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 cit., in considerazione del fatto che, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate farebbero chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, dalle quali risulterebbero escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento, destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto.
Gli interessi di mora, dunque, risultano esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente; la richiamata esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la Banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
La Banca d’Italia, in conformità all’orientamento dominante, non omette affatto di considerare gli interessi di mora ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall’ordinaria rilevazione del TEGM; inoltre, per evitare il confronto tra tassi disomogenei, i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In altri termini, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Non si tratta, proseguiva il Giudice, di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale, rilevato che gli interessi corrispettivi e moratori, singolarmente considerati non superavano, in alcun modo, il parametro fissato dalla legge, rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL TEG
LA MORA HA NATURA RISARCITORIA E SI CALCOLA ESCLUSIVAMENTE SULLE RATE SCADUTE E NON SUL CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEGM
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
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