La Banca cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, in quanto non è tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni.
Il deposito dell’assegno in fotocopia, non consente tale esame e verifica, né al giudicante, né al consulente tecnico, in quanto, al di là dell’evidentissima alterazione ictu oculi individuabile evincibile anche dalla fotocopia, per un esame anche tattile, della presenza di lievi abrasioni o altri segni estetici sull’assegno, occorre l’originale del titolo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini, con sentenza n. 4386 del 06.04.2016.
Nella fattispecie in esame, la banca trattaria di un assegno proponeva azione di risarcimento danni nei confronti della banca negoziatrice, sul presupposto che quest’ultima aveva pagato il titolo non al reale beneficiario, atteso che, a seguito di denunzia di smarrimento, l’assegno era risultato alterato sia nell’importo che nel prenditore.
Si costituiva la banca negoziatrice la quale contestava l’avversa domanda sostenendo, in particolare, che l’alterazione dell’assegno non era evidente e rinvenibile con l’ordinaria diligenza e che il titolo era stato negoziato nella stanza di compensazione, pertanto, la responsabilità per l’errato pagamento doveva ricadere sulla Banca trattaria.
Il Giudice di merito ribadiva il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la Banca cui sia presentato un assegno bancario per l’incasso ha in ogni caso il dovere di pagarlo se l’eventuale falsificazione o alterazione non sia rinvenibile ictu oculi, con la normale diligenza inerente all’attività bancaria coincidente con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.
Riteneva, pertanto, che per stabilire la sussistenza o meno della responsabilità della banca negoziatrice occorreva verificare se l’alterazione dell’assegno era evidente ad una persona di diligenza media esercente la professione di addetto allo sportello bancario e che il deposito in fotocopia del titolo non consente tale esame e verifica né al giudicante né al consulente tecnico.
La semplice fotocopia dell’assegno non permette quindi la rilevazione delle eventuali alterazioni tale da poter ritenere in modo univoco le stesse sussistenti.
Affermava, inoltre, che il pagamento di parte della somma a titolo di storno ad opera della banca negoziatrice convenuta all’attrice, non poteva ritenersi confessione, e quindi ammissione della colpa nella negoziazione dell’assegno, ma un obbligo giuridico specifico, assunto in virtù di accordi interbancari, ed in ogni caso dovuto alla correttezza professionale, in ordine alla destinazione di somme, che, solo in un secondo momento la banca negoziatrice ha accertato essere state sottratte alla trattaria.
Alla luce di tali considerazioni, rigettava la domanda attrice condannando la stessa al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
E’ RESPONSABILE DELLA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO SOLO SE VISIBILE ICTU OCULI
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni 03-05-2016 n. 8731
ASSEGNO BANCARIO – FIRMA APOCRIFA: LA BANCA NON È RESPONSABILE SE LA FALSITÀ NON EMERGE ICTU OCULI
LA BANCA NON È TENUTA A PREDISPORRE PARTICOLARI ATTREZZATURE IDONEE AD EVIDENZIARE IL FALSO O L’ALTERAZIONE MEDIANTE STRUMENTI MECCANICI O CHIMICI
Tribunale di Napoli, dott. Fabio Perrella 28-05-2014
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