In virtù delle disposizioni normative dettate dall’art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9.2.2000 è previsto che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
L’ammortamento alla francese esso è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato dal momento che il maggior ammontare degli interessi da versarsi rispetto a piani di ammortamento tradizionali costruiti all’italiana dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.
Al fine della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, atteso che il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione, natura e applicazione del tutto diversi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino con la sentenza n.2907 del 19.10.2016.
Nella fattispecie esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca mutuante, e lamentando l’usurarietà del tasso di interesse applicato nonché la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla stipulazione di un contratto di mutuo, chiedevano la rideterminazione del “dare e avere” con conseguente condanna della mutuante al risarcimento del danno.
In particolare, gli attori ritenendo di poter procedere alla sommatoria dell’interesse corrispettivo all’interesse di mora, eccepivano l’usurarietà originaria del mutuo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l’istituto creditizio, che avanzava le proprie difese ribadendo in primo luogo la natura regolare del contratto, contestando, nel merito, la legittimità della sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio, ed, ex adverso, eccepiva la legittimità del piano ammortamento alla francese.
Il Giudicante, quanto alla doglianze circa l’usurarietà del tasso di interesse applicato, ha rigettato le pretese attoree, ritenendo illegittima la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio, specificando che in virtù della diversa natura, funzione e applicazione dei due tassi (corrispettivo – moratorio) non è corretta la suddetta operazione al fine della verifica del superamento del TSU.
Neppure sull’eccepita violazione del divieto di anatocismo, il Tribunale ha ritenuto suscettibile di accoglimento le relative eccezioni di parte attrice, posto che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento
Nel merito, il Giudicante ha inoltre specificato che l’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato dal momento che il maggior ammontare degli interessi da versarsi rispetto a piani di ammortamento tradizionali costruiti all’italiana dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato ogni doglianza di parte attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca mutuataria.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È UN METODO DI CALCOLO DI INTERESSI ANATOCISTICO O USURARIO
ECCO LE DIFFERENZE TRA IL PIANO ALLA FRANCESE CON QUELLO ITALIANO
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 18.01.2016 |
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini 05-05-2014 n.5733
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON PREVEDE ALCUNA FORMA DI CAPITALIZZAZIONE
L’IMPUTAZIONE NEL PAGAMENTO DELLE PRIME RATE AD UNA QUOTA MAGGIORE DI INTERESSI È COERENTE CON L’ART.1194 CC
Sentenza | Tribunale di Lecce, Dott.ssa A. Capone | 16.09.2014 | n.3363
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