Nel giudizio per cassazione non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ma rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) nonchè il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte.
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Fanticini con la sentenza n. 17450 del 14.07.2017.
Nella fattispecie in esame, è accaduto che è stata sollevata dal Pubblico Ministero – l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
Tanto in considerazione che la ricorrente aveva dedotto la notifica della sentenza e nello stesso ricorso non è stata fatta alcuna specificazione circa un’ipotetica inidoneità di detta notifica a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Dall’esame della relata di notificazione, è stata prodotta soltanto la copia stampata, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, di un messaggio di posta elettronica certificata datato «mercoledì 4 febbraio 2015 12:54» – apparentemente proveniente dall’indirizzo p.e.c. e avente ad oggetto «Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994» – dal cui testo risulta l’invio di allegati (tra i quali il file denominato «relazione di notifica 04.02.2015.pdf.p7m») che – si legge – «sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m».
Nemmeno la parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nel suo fascicolo.
Gli ermellini hanno precisato che tale verifiche sono state effettuate in quanto l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. prescrive che col ricorso debbano essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo in quanto il giudice di secondo grado ha l’onere del controllo della tempestività dell’impugnazione, di cui la disposizione è espressione, corrisponde a una esigenza pubblicistica e, pertanto, esso è sottratto alla disponibilità delle parti , le quali non possono – né per esplicita ammissione, né per effetto di mancata contestazione – sopperire con le loro difese alla produzione documentale della relata di notificazione.
Orbene la Corte ha precisato che nel giudizio di cassazione, invece, il deposito ex art. 369 cod. proc. civ. non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiché l’applicabilità della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili (d.m. Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del d.l. n. 179 del 2012).
Per tali motivi ha ritenuto che sia priva di valore la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata relativo al procedimento di notificazione a mezzo pec, senza la indispensabile attestazione di conformità all’originale con firma autografa dell’avvocato difensore.
Alla luce di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali.
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