Provvedimento segnalato dall’Avv. Prof. Valerio Tavormina
La disposizione di cui all’art 120 TUB così come novellato dalla l. 147/2013, non è efficace a partire dal 1 ° gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità è differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.
Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo regolamentato in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sicchè l’iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all’esito dell’emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.
Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993, è evidente che la delibera CICR 9 febbraio 2000 ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanato in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Per un’operatività differita della disposizione citata milita anche una ragione pratica, atteso che l’art. 120, comma 2, TUB era privo di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i tempi e modalità del pagamento degli interessi, nelle diverse tipologie di contratti bancari, cosicché gli istituti di credito non avrebbero avuto alcun parametro per regolare la capitalizzazione degli interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca, con la sentenza n. 738 del 14.07.2017.
Nel caso di specie un’associazione dei consumatori conveniva in giudizio undici istituti di credito piemontesi sul presupposto che la formulazione dell’art. 120, comma 2 TUB, così come novellato dalla L. 147/2013, avesse introdotto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, domandando la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori dei conti correnti dei consumatori da questa rappresentati e/o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti.
L’attrice richiedeva altresì che fosse inibita alle banche convenute ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell’ambito di tali contratti di conto corrente o, comunque, l’applicazione di interessi anatocistici e, in ogni caso, fosse inibita la diffusione, l’utilizzo e l’applicazione delle clausole contrattuali ed economiche, che prevedevano l’applicazione di interessi anatocistici, nonché che fosse ordinato agli istituti di credito convenuti di pubblicare sulla home page del proprio sito internet e di inviare a ciascun correntista un avviso, con il quale informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, per tutti i contratti di conto corrente, era vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista aveva diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente.
Si costituivano i predetti istituti di credito contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, deducendo la non applicabilità della norma di cui all’ art 120 TUB così come novellata dalla legge di stabilità 2014, in mancanza di provvedimenti attuativi del CICR.
Il Tribunale, pur consapevole dell’esistenza di un dibattito giurisprudenziale in merito all’efficacia immediata (cioè dal 1° gennaio 2014) o differita della su citata modifica dell’art. 120 TUB, ha ritenuto, in mancanza di pronunciamenti ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di non poter condividere le prospettazioni di parte attrice.
Il giudicante piemontese ha dunque aderito all’orientamento secondo cui l’art 120 TUB nella sua formulazione del 2014 aveva efficacia ed applicabilità differita all’emanazione della nuova disciplina attuativa da parte del CICR, e ciò sulla base di molteplici considerazioni.
In primo luogo, in quanto dalla formulazione letterale della norma emerge che il legislatore ha introdotto un “divieto di anatocismo regolamentato”, poiché ha affidato espressamente al CICR l’adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, dunque a fronte di una siffatta previsione di etero integrazione, l’iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all’esito dell’emanazione della normativa secondaria, con la conseguenza che fino all’emanazione della stessa la norma primaria risultava di fatto inapplicabile per la parte in cui presuppone quella di rango secondario.
In secondo luogo in considerazione del fatto che, posto che ai sensi dell’art. 161, comma 5, TUB “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, la delibera CICR 9 febbraio 2000 ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia, legittimando l’anatocismo, fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanato in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dalla legge 8 aprile 2016 n. 49; ciò in quanto il citato art 161 TUB assolve alla funzione di evitare interruzioni o lacune nell’operatività dei rapporti bancari in presenza di una normativa ad alto contenuto tecnico, quale è appunto quella in materia bancaria, che prevede competenze normative da parte delle autorità di settore, quale il CICR, per l’emanazione delle regole di attuazione.
Infine in quanto l’art. 120, comma 2, TUB era privo di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i tempi e modalità del pagamento degli interessi, nelle diverse tipologie di contratti bancari, cosicché gli istituti di credito non avrebbero avuto alcun parametro per regolare la capitalizzazione degli interessi.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice ha rigettato integralmente le domande di parte attrice, compensando le spese di lite in considerazione della novità e della controvertibilità della questione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO: IL NUOVO ART. 120 TUB NON HA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE OPERATIVA
L’ITER NORMATIVO DELINEATO DAL LEGISLATORE NON È GIUNTO A CONCLUSIONE
Ordinanza | Tribunale di Bologna, Pres.- Rel. Giovanni Salina | 25.03.2016 |
ANATOCISMO: L’ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE APPLICABILE IN MANCANZA DI DELIBERA ATTUATIVA CICR
L’AMBIGUITÀ DELLA NORMA E LA NECESSITÀ DI REGOLE PRECISE PER TUTTI (ISTITUTI BANCARI ED UTENTI)
Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi | 09.12.2015 |
ANATOCISMO: DUBBIA L’IMMEDIATA OPERATIVITÀ DEL NUOVO ART.120 TUB
IN MANCANZA DELLA DELIBERA CICR, VALIDA LA CLAUSOLA ANATOCISTICA
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Urania Granata | 27.05.2015
ANATOCISMO: L’ART.120 TUB NON E’ NORMA OPERATIVA – RESPINTO RECLAMO DEI COSUMATORI
LA NUOVA DISCIPLINA NON TROVA APPLICAZIONE FINO AL MOMENTO DELL’EMANAZIONE DELLA DELIBERA CICR
Ordinanza | Tribunale di Torino, Presidente Umberto Scotti, Relatore dott.ssa Grillo | 05.08.2015 |
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