In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori – ai fini del loro inserimento nel calcolo TSU – la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo, per evitare, quindi, il confronto tra tassi disomogenei, ossia TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora, e tasso soglia che esclude la mora.
Il piano di ammortamento alla francese non integra, un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio, mentre la diversità degli effetti economici rispetto al cd. piano d’ammortamento all’italiana opera non già sul piano dell’interesse composto ma su quello dell’imputazione dei pagamenti tra capitale ed interessi in ordine alla quale le parti, tuttavia, ben possono stabilire pattiziamente le relative modalità.
Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, in quanto il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani con la sentenza n.295 del 20.07.2017.
Una società mutuataria ed i suoi fideiussori promuovevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca mutuante al fine di ottenere una somma di denaro maturata in seguito all’inadempimento contrattuale.
In particolare, gli attori eccepivano: a) la nullità del contratto di mutuo in quanto relativo al finanziamento di debiti pregressi; b) l’indeterminatezza del tasso corrispettivo per insufficiente indicazione del criterio di determinazione del tasso variabile; c) l’illegittimità dell’anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata, comprensiva anche della quota di interessi corrispettivi.
Si costituiva in giudizio la Banca che sostenendo la piena validità del mutuo, evidenziando l’insussistenza dell’usura e dell’anatocismo.
Quanto all’asseriva nullità del contratto di mutuo il Giudice ha spiegato che il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, in quanto il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
Per tale ragione il Tribunale ha dichiarato infondata la doglianza attorea, ribadendo, che la nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti siano illeciti perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative, ma sotto tale profilo, ha rilevato che alcuna prova era stata fornita dagli opponenti.
Inoltre, per quanto attiene alla nullità, ex art. 1815 c.c., della clausola relativa agli interessi, ha ritenuto privo di pregio tale contestazione, facendo leva non sulla semplice illegittimità della sommatoria aritmetica tra interessi corrispettivi e quelli moratori, bensì sul fatto che gli attori nel denunciare il superamento del tasso soglia non hanno operato il necessario incremento, nel computo del tasso soglia, della percentuale pari al 2,1%, individuata dalla Banca d’Italia, quale valore mediamente applicato a titolo di mora.
Nel dettaglio, il Giudice ha spiegato che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori – ai fini del loro inserimento nel calcolo TSU – la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo, per evitare, quindi, il confronto tra tassi disomogenei, ossia TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora, e tasso soglia che esclude la mora.
Infine, in ordine alla lamentata violazione del divieto di anatocismo, il Tribunale, dichiarando infondata l’eccezione attorea, ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese, spiegando che lo stesso non integra, un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio, mentre la diversità degli effetti economici rispetto al cd. piano d’ammortamento all’italiana opera non già sul piano dell’interesse composto ma su quello dell’imputazione dei pagamenti tra capitale ed interessi in ordine alla quale le parti, tuttavia, ben possono stabilire pattiziamente le relative modalità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto opposto, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NECESSITÀ DI CONFRONTO DI DATI OMOGENEI
INTERESSI MORATORI = TEGM CORRISPETTIVI + 2,1%+MAGGIORAZIONE
Sentenza | Tribunale di Palmi, dott. Luca Coppola | 05.04.2017 | n.292
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-necessita-di-confronto-di-dati-omogenei
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
USURA: IL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI DI MORA VA CALCOLATO CON MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CLAUSOLE PENALI NON RILEVANO AI FINI DELLA USURA AVENDO FUNZIONE RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso | 07.03.2017 | n.198
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
USURA: INDEBITA L’OPERAZIONE DI SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI
PER GLI INTERESSI DI MORA LA SOGLIA VA CALCOLATA CON LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI DEI T.E.G.M.
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 |
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