Segnalata dall’Avv. Giulio Sandulli del foro di Avellino
La vendita di un bene costituito in fondo patrimoniale non revocato è irrilevante ai fini della l’azione revocatoria, la quale è assolutamente ammissbile.
In tema di inefficacia ex art. 2901 c.c. al fine di poter ritenere integrato il requisito del consilium fraudis in capo al terzo non occorre che quest’ultimo abbia avuto particolarmente presente il creditore che agisce in revocatoria, essendo invece sufficiente la previsione dell’insolvenza, la quale, per suo solito, colpisce tutti i creditori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Califano con la sentenza n. 1386 del 17.07.2017.
Una BANCA conveniva in giudizio dei CONIUGI FIDEIUSSORI e ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. circa l’atto di alienazione di un bene facente parte del fondo patrimoniale precedentemente costituito dagli stessi, nnon revocato, chiedeva l’inefficacia dell’atto dispositivo stante la lesione delle proprie garanzie di credito.
In particolare, la BANCA premettendo di essere creditrice della somma di denaro a seguito di un contratto di mututo stipulato con una società rispetto alla quale uno dei coniugi aveva prestato la propria garanzia fideiussoria, asseriva oltre alla sussitenza della scientia damni e dell’eventus damni in capo ai coniugi, altresì la sussistenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente.
Si costituivano in giudizio i CONIUGI che contestando le ragioni di credito della Banca mutuataria eccepivano:
I) l’anteriorità dell’atto costituito del fondo patrimoniale rispetto al credito vantato dall’attrice;
II) la necessità della vendita al fine del soddisfacimento dei bisogni familiari;
III) la sussistenza di altri bene su cui i creditori avrebbero potuto rivalersi.
Si costituiva, altresì, in giudizio il TERZO ACQUIRENTE, nonché fideiussore, che eccependo l’infondatezza delle domande della BANCA attrice negava la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni attoree, asserendo la totale buona fede con al quale aveva agito nel partecipare all’atto dispositivo.
Il Giudicante, ha ritenuto fondata la domanda della BANCA creditrice riconoscendo, nel merito, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cc, quindi sussistente la cosapevolezza dei venditori del pregiudizio che l’alienazione arrecava ai creditori, in quanto, poco prima la Banca aveva notificato al debitore fideiussore un decreto ingiuntivo divenuto poi esecutivo, ed in relazione al quale, quindi l’ISTITUTO CREDITIZIO aveva intrapreso la procedura espropriativa nei confronti della debitrice principale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto, altesì, indubbia la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni di credito della BANCA attrice, osservando come in virtù del rapporto di parentela, nonché i prestiti resi ai CONIUGI venditori potesse confermarsi la conoscenza da parte del TERZO ACQUIRENTE delle difficoltà economiche in cui versavano i coniugi debitori.
In tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di poter ritenere integrato il requisito del consilium fraudis in capo al terzo non occorre che quest’ultimo abbia avuto particolarmente presente il creditore che agisce in revocatoria, essendo invece sufficiente la previsione dell’insolvenza, la quale, per suo solito, colpisce tutti i creditori.
Alla luce delle dette argomentazioni il Tribunale ha dichiarato inefficace l’atto dispositivo impugnato posto in essere in danno della BANCA attrice, condannando i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FONDO PATRIMONIALE E AZIONE REVOCATORIA: INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA PRESUPPONE PER LA SUA ESPERIBILITÀ LA SOLA ESISTENZA DI UN DEBITO E NON ANCHE LA CONCRETA ESIGIBILITÀ DELLO STESSO
Sentenza | Cassazione civile, sezione sesta | 12.12.2012 | n.22878
REVOCATORIA ORDINARIA: TUTELATA ANCHE LA MERA ASPETTATIVA DI CREDITO
INOPPONIBILE AL CREDITORE IL FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO E TRASCRITTO IN PREVISIONE DELL’INSORGERE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Roberto Vignati | 24.02.2015 | n.20
AZIONE REVOCATORIA: PROPONIBILE ANCHE DAL TITOLARE DI UN CREDITO CONTESTATO O LITIGIOSO
L’ART. 2901 COD. CIV. HA ACCOLTO UNA NOZIONE LATA DI CREDITO COMPRENSIVA DELLA RAGIONE O ASPETTATIVA
Ordinanza | Corte d’Appello di Napoli | 30.09.2014 |
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