Nel contratto di cessione del quinto dello stipendio, in conformità alla disciplina dettata dalla legge 221/2012, si dispone che alcun effetto può dispiegare la norma di cui al co. 15 septies dell’art. 22 dl.179/2012 per i rapporti già conclusi all’entrata in vigore del suddetto decreto, posto che ragionando altrimenti, si cadrebbe nell’assurdo di concepire la possibilità di intervenire, aggiornandoli, su contratti le cui obbligazioni sono state completamente eseguite e che hanno esaurito i propri effetti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese con la sentenza n. 3786 del 15.11.2016.
Nella fattispecie in esame, un cliente conveniva in giudizio una società di assicurazione al fine di ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma indebitamente percepita in riferimento alla quota del premio assicurativo pagato anticipatamente in occasione di un finanziamento (collegato alla polizza) anticipatamente estinto.
Il Giudice di pace adito accoglieva la domanda del cliente e condannava la società di assicurazione alla restituzione dell’importo richiesto.
Avverso tale provvedimento promuoveva appello la compagnia assicurativa, eccependo l’inapplicabilità nel caso ad oggetto della disciplina dettata dalla disposizione contenuta nell’art 22, co 15 quater D.L. 179/2012.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l’appello promosso dalla società assicuratrice, precisando che sebbene sia pacifico che nei contratti di assicurazione connessi a mutui per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata del mutuo le imprese debbano restituire la parte di premio pagato relativamente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, ha ritenuto non applicabile nella fattispecie in esame la disposizione contenuta nel co. 15 sepites dell’art. 22. L.221/212.
In particolare, il Giudicante ha osservato che la disciplina di cui all’art. 22 co. 15 quater d.l. 179/2012 espressamente riferibile anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge 221/12 di conversione di detto decreto legge, come sancito dal co. 15 septies dell’art. 22 del decreto, non è applicabile ai contratti che alla data in vigore del suddetto decreto risultano non più in essere, posto che altrimenti ragionando, si cadrebbe nell’assurdo di concepire la possibilità di intervenire, aggiornandoli, su contratti le cui obbligazioni sono state completamente eseguite e che hanno esaurito i propri effetti.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto l’appello, condannando il cliente alla restituzione delle somme riscosse per effetto della sentenza di primo grado in favore della società di assicurazione, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO SE IL CONTRATTO PREVEDE, IN IPOTESI DI ESTINZIONE ANTICIPATA, SOLO L’ABBUONO DEGLI INTERESSI NON MATURATI
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEVE ESSERE RIVOLTA ALL’ASSICURATORE
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 | n.2582
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
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