La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, dispensando dall’onere di provare la gravità dell’inadempimento, atteso che quest’ultima non ha carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c., neanche in relazione all’eventuale previsione della limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di contraente e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo manifestarsi anche con l’atto introduttivo del giudizio e, dunque, nel caso in esame con il ricorso monitorio.
La clausola “a prima richiesta” conferisce al creditore la facoltà di chiedere al fideiussore il pagamento del debito senza la necessità della preventiva escussione del debitore principale, ma non determina una graduazione delle obbligazioni dei vari fideiussori; in sostanza, tale garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore, ma non determina alcun beneficio agli altri fideiussori i quali ben possono essere escussi contemporaneamente alla società; peraltro, la garanzia prestata da una società di garanzia, anche nel caso in cui non venga contestata dalla Banca, non fa venir meno il diritto della creditrice di chiedere il pagamento anche agli altri fideiussori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro con la sentenza n.2917 del 10.03.2017.
Nella fattispecie in esame dei fideiussori convenivano in giudizio una Banca promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Banca mutuante, deducendo la mancata risoluzione del contratto di mutuo, la nullità della clausola di determinazione degli interessi, l’illegittimità della capitalizzazione, la mancanza di prova del credito, la nullità delle fideiussioni e l’estinzione delle garanzie ai sensi degli artt. 1957 c.c., nonché l’esistenza di una garanzia prestata da una società di garanzia dei fidi che avrebbe imposto alla banca di escutere preventivamente tale garante.
La Banca convenuta si è costituita chiedendo per tali ragioni il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca mutuante che eccependo l’infondatezza della domanda, la legittimità della capitalizzazione degli interessi, la validità ed efficacia delle fideiussioni, chiedeva il rigetto delle pretese attoree e la conferma del decreto opposto.
Quanto all’eccezione di parte attrice circa la mancata risoluzione del contratto, il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace tra le parti la clausola risolutiva contenuta nel contratto, rigettando pertanto la relativa doglianza, specificando che la Banca ha esercitato validamente il diritto risolutivo e per l’effetto la richiesta di pagamento immediato delle rate scadute e del debito residuo, avendo fornito prova documentale del preavviso di avvalersi di tale clausola.
In particolare, il Giudicante ha chiarito che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo manifestarsi anche con l’atto introduttivo del giudizio e, dunque, anche con il ricorso monitorio, pertanto deve ritenersi validamente esercitato il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il pagamento immediato delle rate scadute – debito residuo, nel caso in cui la Banca abbia preventivamente comunicato alla debitrice ed ai fideiussori la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Relativamente all’asserita illegittimità degli interessi, nonché della capitalizzazione trimestrale, il Giudice, ha dichiarato parimenti infondate tali doglianze ritenendo che nelle condizioni del finanziamento risultino specificamente indicate la misura e la modalità di decorrenza degli interessi corrispettivi e moratori, considerando parimenti legittima la capitalizzazione trimestrale in quanto trattasi di contratto sorto successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000.
Inoltre, in riferimento all’esistenza della garanzia prestata dalla società di garanzia dei fidi, il Tribunale ha dichiarato che sebbene tale garanzia risulti incontestata dalla Banca non viene in alcun caso meno il diritto della creditrice di chiedere il pagamento anche agli altri fideiussori.
Nel merito, il Giudice ha disposto che la natura di garanzia “a prima richiesta” conferisce al creditore la facoltà di chiedere al fideiussore il pagamento del debito senza la necessità della preventiva escussione del debitore principale, ma non determina una graduazione delle obbligazioni dei vari fideiussori; in sostanza, tale garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore, ma non determina alcun beneficio agli altri fideiussori i quali ben possono essere escussi contemporaneamente alla società.
Alla luce delle ragioni esposte il Tribunale rigettava le domande attoree, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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TALE VOLONTÀ PUÒ ESSERE MANIFESTATA CON L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
Ordinanza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Elena Fondrieschi | 08.11.2016 |
FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI” QUALIFICA IL NEGOZIO COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA CD. GARANTIEVERTRAG
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Sentenza | Corte di Appello di Roma, sez. terza, Pres. E. Verde – Rel. A. M. Sterlicchio | 25.08.2016 | n.5089
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