Provvedimento segnalato dall’avv. Avv. Aldo Bissi del foro di Milano
Grava sul correntista, che agisce in ripetizione, l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa attraverso la produzione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto oggetto di causa, ovvero della produzione dell’intera sequenza di estratti conto relativi al proprio conto, affinché sia possibile individuare gli eventuali addebiti illegittimamente applicati dalla Banca.
Sebbene sia riconosciuto al correntista – ex art 119 TUB – il diritto di ottenere copia della documentazione contabile inerente al proprio conto, tale richiesta è però limitata alle sole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, pertanto essendo l’obbligo di conservazione di tale documentazione in capo alla Banca circoscritto al suddetto arco temporale decennale, la mancata produzione in giudizio in capo al correntista della documentazione contabile rilevante ai fini della causa non può essere sanata con l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c..
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. – Rel. Alberto Massimo Vigorelli con la sentenza n.3406 del 05.07.2017.
Nella fattispecie esaminata una società correntista conveniva in giudizio una Banca con la quale aveva intrattenuto rapporti di conto corrente ordinario e anticipi, e lamentando la nullità dei contratti stipulati con l’istituto di credito per asserita mancanza di forma scritta degli stessi e, dall’altro, l’illegittima applicazione da parte della Banca di addebiti a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di CMS, di valute fittizie, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito.
Inoltre, ed in via istruttoria, la società correntista chiedeva l’esperimento di una CTU contabile al fine di rideterminare il rapporto dare – avere tra le parti e avanzava, altresì, istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. con riguardo agli estratti conto relativi al IV trimestre del 1999.
Nel caso di specie, la correntista agiva limitandosi a produrre i soli estratti relativi al periodo intercorrente tra il 31.1.2000 fino al 2007 (per il contratto di conto corrente) e tra il 31.01.2000 fino al 2010 (per il contratto anticipi fatture) mancando di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto relativi ai due contratti.
Il Tribunale di prime cure rigettava entrambe le istanze istruttorie ritenendo che la correntista non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. e che la doglianza circa l’usurarietà dei tassi di interessi applicati al rapporto di conto corrente ordinario fosse infondata.
Avverso tale pronuncia promuoveva appello la società correntista eccependo l’erroneità della stessa per aver – il Giudicante – omesso di accertare l’illegittimità dei tassi applicati, nonché l’illegittimità delle CMS e della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati tanto sul conto corrente ordinario quanto sul conto anticipi.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’ammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché l’infondatezza di tutti i motivi in esso svolti.
Il collegio ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze di parte appellante, posto che l’attrice non ha prodotto in giudizio l’intera sequenza di estratti conto relativi ai due contratti, disattendendo al principio secondo cui grava sul correntista, che agisce in ripetizione l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa attraverso la produzione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto oggetto di causa.
Sul punto, la Corte ha precisato che nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate sul conto corrente, ha l’onere di produrre l’intera sequenza di estratti conto relativi al proprio conto, affinché sia possibile individuare gli eventuali addebiti illegittimamente applicati dalla Banca.
Infine, il collegio ha osservato che dall’interpretazione dell’art. 119 TUB si evince che sebbene sia riconosciuto al correntista il diritto di ottenere copia della documentazione contabile inerente al proprio conto, tale richiesta è però limitata alle sole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, pertanto essendo l’obbligo di conservazione di tale documentazione in capo alla Banca circoscritto al suddetto arco temporale decennale, la mancata produzione in giudizio della documentazione contabile rilevante ai fini della causa non può essere sanata con l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c..
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello avanzato dalla società correntista con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL PAGAMENTO DEVE ESISTERE ED ESSERE BEN INDIVIDUABILE
NON PUÒ SUPPLIRSI A CARENZE PROBATORIE CON LA RICHIESTA DI CTU
Sentenza | Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi | 12.04.2016 | n.358
RIPETIZIONE INDEBITO: ESPERIBILE SOLO SE IL CONTO È CHIUSO
NON INTEGRANO PAGAMENTI I VERSAMENTI ESEGUITI DAL CORRENTISTA IN PENDENZA DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Verbania, dott. Mauro D’Urso | 24.12.2015 | n.712
RIPETIZIONE INDEBITO: SE IL SALDO DEL C/C PASSA DA PASSIVO AD ATTIVO, LA PRESCRIZIONE DECORRE DA SINGOLA RIMESSA
IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SORGE CON IL VERSAMENTO AVENTE FUNZIONE SOLUTORIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Emanuela Gai | 10.06.2015 | n.4188
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