Ove nell’atto di vendita sia stata inserita la richiesta di tassazione ai fini della imposta di registro sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, il NOTAIO non può disinteressarsi della istanza per tale attribuzione, ma, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti, quindi, nel totale silenzio delle parti al riguardo, e secondo la diligenza media di un professionista preparato ed avveduto, è tenuto a presentare la domanda di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica.
Il NOTAIO, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico, deve compiere tutte quelle attività necessarie per assicurare il raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti, anche sotto il profilo del godimento del regime fiscale più favorevole.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Elefante – Rel. Triola, con sentenza n. 7857 del 26.03.2008.
Nel caso controverso la Corte d’Appello di Firenze aveva riformato della decisione del Tribunale condannando il NOTAIO rogante un contratto di compravendita a risarcire le parti contraenti dei danni subiti in seguito alla mancata redazione e deposito della domanda di attribuzione della rendita catastale.
In particolare, il giudice di seconde cure aveva accolto la domanda proposta dalle parti della compravendita affermando, in ossequio all’orientamento espresso dalla Cassazione, che il NOTAIO indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico deve compiere tutte quelle attività necessarie per il raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti, anche sotto il profilo di godimento del regime fiscale più favorevole, e nella specie il NOTAIO, dopo avere inserito nell’atto la dichiarazione che le parti intendevano avvalersi della procedura di accertamento fiscale automatico, avrebbe dovuto, nel totale silenzio delle parti al riguardo, e secondo la diligenza il media di un professionista preparato ed avveduto, presentare la domanda di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica.
Il NOTAIO, pertanto aveva proposto ricorso per Cassazione a cui resistevano proponendo ricorso incidentale, le parti della compravendita.
Con l’unico motivo di ricorso il professionista sosteneva che in mancanza di una espressa norma in tal senso, l’obbligo del NOTAIO di provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione della domanda di attribuzione della rendita catastale non poteva essere desunto dal fatto che in base ai documenti prodotti dagli attori lo stesso rientrava tra i soggetti che potevano sottoscrivere la domanda di attribuzione di detta rendita.
La Suprema Corte, affermava che in tema di responsabilità professionale del NOTAIO ove nell’atto venga inserita la richiesta di tassazione ai fini dell’imposta di registro sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, il NOTAIO non può disinteressarsi dell’istanza per tale attribuzione e nel caso in cui non voglia provvedervi deve informare le parti.
Orbene nel caso di specie non avendo il NOTAIO adempiuto a tale obbligo, la Cassazione rigettava il ricorso dallo stesso proposto con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
RESPONSABILITA’ NOTAIO: SUSSISTE IN CASO DI FALSA IDENTITÀ NEL MUTUATARIO
IL NOTAIO DEVE RISARCIRE ALLA BANCA MUTUANTE L’INTERO CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE “INESISTENTE”
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari | 14.04.2017 | n.1043
NOTAIO: È RESPONSABILE PER ERRONEA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO IMMOBILE IN ESENZIONE IVA
VENDITORE RISARCITO DAL PUBBLICO UFFICIALE PER MANCATA CONSULENZA FISCALE
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.Carlo Albanese | 20.07.2015 | n.5178
NOTAIO: RESPONSABILE IN CASO DI ERRATA COMPILAZIONE DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE CON INVERSIONE DIRITTI DELLE PARTI
L’UFFICIALE DEVE ADEMPIERE IL PROPRIO MANDATO CON LA DILIGENZA QUALIFICATA DI CUI ALL’ART. 1176 C.C.
Sentenza | Tribunale Pesaro, dott. Gianfranco Tamburini | 15.06.2015 | n.574
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