Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
È legittima la clausola con la quale le parti convengano che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche mediante comunicazione verbale, e con preavviso di un solo giorno, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, stante, altresì, il tenore letterale dell’art. 1845, co.3, c.c., laddove dispone che ove l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
Non si considera arbitrale il recesso ad nutum operato dalla Banca laddove rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare, e se laddove, dalla stessa valutazione si evincono inequivocabili segnali di deterioramento dello stesso merito creditizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n.997 del 25.05.2017.
Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, nonché la società controllante a sua volta fallita, convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità della revoca degli affidamenti Bancari concessi.
In particolare parte attrice, eccepiva l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dall’istituto di credito, precisando che a seguito dello stesso, aveva – ex abrupto – perso la possibilità di far fronte agli ulteriori impegni mensili assunti presso altri istituti di credito, generando, in primo luogo, il protesto dei titoli in circolazione e, in secondo luogo, la richiesta da parte degli altri istituti finanziatori di rientrare nelle proprie posizioni debitorie.
Nel merito gli attori chiedevano a) la condanna della Banca al risarcimento del danno sofferto a causa del crollo economico subito a seguito del comportamento assunto dalla stessa creditrice, e b) lamentando l’impossibilità di indicare una somma precisa da imputarsi a risarcimento danni chiedevano al Giudice di pronunciarsi in via equitativa sull’ammontare dell’eventuale danno risarcibile.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle doglianze attoree, asseriva la legittimità del recesso operato dalla stessa, con contestuale prova della previsione contrattuale.
Nel merito, la Banca precisava che il recesso operato dalla stessa costituiva un atto necessario, ovvero naturale, in virtù di inequivocabili segnali di deterioramento del medesimo, in relazione a :a) l’aumento dell’esposizione debitoria delle società; b) i numerosi protestati alle società per il mancato pagamento degli assegni; c) la segnalazione alla CAI della controllata; d) la presenza di iscrizioni ipotecarie a carico della società controllata; e) gli atti dispositivi posti in essere dal garante.
Il Giudicante, relativamente alla doglianza concernente il recesso ad nutum, ha disatteso l’eccezione sollevata dagli attori, confermando quanto sostenuto dalla convenuta, ovvero la legittimità della clausola con la quale le parti hanno convenuto la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno, e prendendo in considerazione le prove documentali prodotte dalla stessa ha escluso che la stressa abbia esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio.
In particolare, il Giudice ha rilevato che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
Inoltre, quanto alla questione relativa alla liquidazione del danno in via equitativa, il Tribunale, ritenendo non esaustivamente ed adeguatamente provato l’an e, soprattutto, il quantum debeatur– in relazione al risarcimento richiesto, ne ha rigettato tale ed ulteriore domanda.
In conformità con il noto orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo, il Giudice ha precisato chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.
Alla lue delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato le domande attoree compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO
A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI
Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673
CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA
IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |
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