Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la specifica allegazione dei singoli versamenti, nonché la loro natura solutoria, nonché mediante la produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito, oltre che dell’intera sequenza degli estratti conto, direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B., di ottenere dall’Istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Gli estratti conto scalari devono ritenersi irrilevanti ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, in quanto meramente riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente e rappresentati solo una parte dell’estratto conto periodicamente inviato al correntista.
Qualora la domanda di consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB venga inoltrata dal cliente dopo aver già instaurato il giudizio, non sussiste in capo alla Banca alcun obbligo di produzione della documentazione suddetta, né a tale carenza probatoria può ovviarsi attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. che si rivelerebbe del tutto esplorativo; in difetto di completa allegazione e dimostrazione dell’andamento del conto corrente, non è possibile verificare nemmeno per il tramite di CTU contabile o mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. l’eventuale scostamento della Banca dalle pattuizioni intercorse, in quanto i suddetti mezzi probatori non possono supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Dott. Marino Marongiu, con la sentenza n. 545 del 03.03.2017.
Una società correntista ed i garanti convenivano in giudizio la Banca, innanzi al Tribunale di Bergamo, onde far accertare l’applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto nel corso del rapporto di conto corrente con apertura di credito intervenuto tra le parti, di tassi usurari, condizioni, spese e commissioni non contrattualizzate e far dichiarare la gratuità della linea di credito così come concessa, l’invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata, l’illegittimità dell’applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla Banca.
La Banca si costituiva in giudizio, contestando, nel merito, sulla base dei patti contrattuali stipulati, la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo che venisse in via preliminare dichiarata l’inammissibilità delle domande, in quanto avanzate in relazione ad un contratto di conto corrente ancora in essere e comunque chiedendone il rigetto in quanto infondate.
Il Giudice, preliminarmente, rilevava che l’oggetto della domanda attorea riguardava, da un lato, l’accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente ancora in essere tra le parti e puntualmente prodotto in giudizio dalla Banca convenuta, per clausole e oneri contrattuali asseritamente illegittimamente imposti e, dall’altro lato, nell’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in relazione alle somme riscosse in eccedenza dalla Banca stessa, con esplicita qualificazione di tale pretesa come domanda di condanna.
In proposito, il Tribunale lombardo richiamava la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., sent. n. 24418/2010), secondo cui il correntista che esperisce un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della Banca ha l’onere di allegare specificatamente ogni rimessa in conto corrente fonte del lamentato indebito, nonché, qualora il conto corrente sia ancora in essere, quello di dimostrare la natura solutoria dei versamenti allegati in quanto, “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.”
Ebbene, proseguiva il Giudicante, la società attrice che aveva agito per la ripetizione di indebito non aveva allegato e provato, nel caso di specie, i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la specifica allegazione dei singoli versamenti, nonché la loro natura solutoria.
Tale onere avrebbe potuto essere assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito, nonché dell’intera sequenza degli estratti conto, in quanto, tra l’altro, direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B., di ottenere dall’Istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Nel caso controverso, tuttavia, parte attrice non aveva prodotto interamente la documentazione contabile a sostegno della domanda, ma anche degli estratti conto scalari che, come sancito più volte in giurisprudenza, devono ritenersi irrilevanti ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, in quanto meramente riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente e rappresentati solo una parte dell’estratto conto periodicamente inviato al correntista.
In merito alla richiesta di invio della documentazione bancaria ex art. 119 TUB avanzata da parte attrice successivamente alla notificazione dell’atto di citazione, il Tribunale adito, in conformità con la prevalente giurisprudenza, sottolineava che qualora la domanda di consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB venga inoltrata dal cliente dopo aver già instaurato il giudizio, non sussiste in capo alla Banca alcun obbligo di produzione della documentazione richiesta, né a tale carenza probatoria può ovviarsi attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. che si rivelerebbe del tutto esplorativo.
Invero, in difetto di completa allegazione e dimostrazione dell’andamento del conto corrente, ad avviso del Giudice di prime cure, non è possibile verificare nemmeno per il tramite di CTU contabile o mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. l’eventuale scostamento della Banca dalle pattuizioni intercorse, in quanto, appunto, i suddetti mezzi probatori non possono supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Parimenti, anche in ordine al preteso anatocismo posto in essere dalla Banca, il Tribunale rilevava incidentalmente che non era stato affatto provato neanche in ordine al “se”, in quanto, da un lato, la clausola di capitalizzazione degli interessi (tanto passivi che attivi) risultava specificatamente concordata dalle parti nel contratto di conto corrente e dall’altro lato, benchè il contratto fosse anteriore alla delibera C.I.C.R. del 2000, la Banca si era puntualmente uniformata alle disposizioni richiamate senza mai applicare nel corso del rapporto condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle originarie.
In conclusione, ribadita la mancata osservanza in capo alla società attrice degli oneri di allegazione e prova relativamente alle domande proposte di accertamento e ripetizione d’indebito, rigettava le domande con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
IL DEPOSITO NON PUÒ AVVENIRE DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 19.01.2017 | n.50
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