Nel caso in cui un NOTAIO sia stato investito dell’incarico avente ad oggetto la stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e qualora vi sia stato espresso esonero del NOTAIO, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, vi sia stato esonero dal compimento delle cosiddette “visure catastali” e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l’esistenza della responsabilità professionale del NOTAIO, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio. Ciò sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti e, come nella specie, da ragioni di urgenza di stipula dell’atto da esse addotto.
Nè in tal caso rileva il c.d. “dovere di consiglio” relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacchè quest’ultima, implicando l’esonero da responsabilità del NOTAIO, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. terza, Pres. Di Nanni – Rel. D’Amico, con la sentenza n. 25270 del 01.12.2009.
Una società di capitali conveniva in giudizio il NOTAIO, onde ottenere la condanna del professionista al risarcimento del danno asseritamente subito a causa della sussistenza di un pignoramento sull’immobile acquistato e del quale non era venuta a conoscenza perchè il convenuto aveva omesso di effettuare le visure ipocatastali.
Il Tribunale di Roma escludeva la responsabilità del NOTAIO, rigettando la domanda e condannando l’attrice alla rifusione delle spese processuali e la società acquirente chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di prime cure.
Il NOTAIO, costituitosi in giudizio, resisteva all’appello chiedendone il rigetto.
Anche la Compagnia di Assicurazione resisteva all’appello.
La Corte territoriale rigettava l’appello compensando le spese.
Proponeva ricorso per Cassazione la società acquirente sulla base di tre motivi.
Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo il NOTAIO.
La società acquirente resisteva con controricorso avverso il ricorso incidentale proposto da NOTAIO.
La Suprema Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, secondo cui, nel caso in cui un NOTAIO sia stato investito dell’incarico della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e qualora vi sia stato espresso esonero del professionista, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, vi sia stato esonero dal compimento delle cosiddette “visure catastali” e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l’esistenza della responsabilità professionale del NOTAIO, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio. Ciò sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti e, come nella specie, da ragioni di urgenza di stipula dell’atto da esse addotto.
Nè in tal caso rileva il c.d. “dovere di consiglio” relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacchè quest’ultima, implicando l’esonero da responsabilità del NOTAIO, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.
Ebbene, gli ermellini rilevato che, nel caso di specie, l’esonero del NOTAIO dall’obbligo di effettuare le visure non era stato sancito in una clausola scritta, osservavano che la forma scritta non poteva essere ritenuta necessaria per la validità della clausola in oggetto; né, tantomeno, la suddetta clausola poteva essere considerata invalida ai sensi dell’art. 1229 cod. civ., comma 1, che commina la nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità del debitore quando questa è dovuta a colpa grave, non potendo la clausola de qua essere considerata limitativa di responsabilità per dolo o colpa grave.
In conclusione, la Cassazione confermava la statuizione della Corte d’Appello, in ragione della riscontrata legittimità dell’esonero del NOTAIO dall’effettuazione delle visure ipocatastali e, conseguentemente, della non configurabilità in capo all’ufficiale incaricato di alcun tipo di responsabilità professionale.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice di legittimità rigettava il ricorso, compensando tra le parti e spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DISCIPLINARE NOTAIO: SI CONFIGURA OVE MANIFESTAMENTE INESISTENTI LE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DELIBERA SOCIETÀ CAPITALI
IL DIVIETO DI ISCRIZIONE SCATTA OGNI QUALVOLTA LA DELIBERA SIA ASSUNTA IN PALESE CARENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE
Sentenza | Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Giusti | 19.07.2016 | n.14766
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE NOTAIO: SUSSISTE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO STATO DI FATTO DEI DATI CATASTALI
NON È SUFFICIENTE LA SOLA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. E. Bucciante – Rel. M. Falaschi | 19.07.2016 | n.14765
RESPONSABILITÀ NOTAIO NEL MUTUO IPOTECARIO: INADEMPIENTE SE OMETTE DI ACCERTARE L’ESISTENZA DI VINCOLI ARCHEOLOGICI
NELLA RELAZIONE PRELIMINARE DEVE INFORMARE NECESSARIAMENTE LA BANCA MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Scarpa | 09.05.2016 | n.9320
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