Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
A norma dell’art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10, nei procedimenti monitori, la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda, fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto deve essere sorretta dal fumus e dal periculum, orbene, l’opponente che richieda detta sospensione, deve dare prova anche della possibilità che la BANCA non sia poi in grado di restituire quanto in ipotesi riscosso, in pendenza di giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con ordinanza del 16.06.2017.
Nel caso considerato i fideiussori di una società correntista proponevano separata opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della Banca, di un’ingente somma di danaro, sostenendo la nullità delle garanzie prestante ed eccependo l’improcedibilità della domanda spiegata col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo chiedendone, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c,.
La Banca convenuta si costituiva tempestivamente sostenendo la validità delle fideiussioni prestate dalle opponenti, attivando nelle more dell’opposizione, la procedura di mediazione.
Il Tribunale adito, preliminarmente, attesa la connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte dalle garanti procedeva alla riunione delle stesse e in merito all’eccepita improcedibilità della domanda avanzata dalla Banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, rilevava che a norma dell’art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10, nei procedimenti monitori, la mediazione non rappresenta condizione di procedibilità della domanda, fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Inoltre, affermava che l’istanza di sospensione avanzata dai fideiussori opponenti non era sorretta né dal fumus né dal periculum, in particolare, gli stessi non avevano dato prova del fatto che, qualora il decreto fosse stato revocato, la Banca non sarebbe stata in grado di restituire quanto riscosso in pendenza di opposizione.
Alla luce di dette considerazioni, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dalle opponenti ex art. 649 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c..
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA SOLA OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott.ssa Floriana Consolante | 15.03.2017 | n.465
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
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