Il c.d. metodo di ammortamento alla francese non comporta alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, atteso che con esso gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una delle condizioni economiche da applicare al contratto ma l’indicazione del costo effettivo e complessivo dell’operazione finanziaria e svolge una mera funzione di sintesi informativa, quindi l’erronea indicazione dello stesso non comporta di per sé una maggiore onerosità dei mutuo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano, con sentenza n. 2975 del 07.06.2017.
Nel caso considerato, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante sul presupposto che il contratto di mutuo con la stessa stipulato fosse affetto da varie criticità, in particolare, lamentavano l’applicazione di interessi anatocistici e che il TAEG effettivamente applicato al rapporto fosse in realtà superiore a quello indicato nel contratto.
L’istituto di credito convenuto si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze attoree chiedendone il rigetto.
In merito all’asserita applicazione di interessi anatocistici, a dire degli attori, determinata dall’utilizzo del c.d. metodo di ammortamento alla francese, il Tribunale adito rilevava che tale strumento non comportasse per definizione alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi e di calcolo su di essi di ulteriori interessi, infatti gli interessi vengono con tale metodo calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Ancora, relativamente al lamentato erroneo calcolo del TAEG, il Giudice rilevava che pur ammettendo come sostenuto dai mutuatari che lo stesso così come indicato nel contratto fosse effettivamente inferiore a quello reale, detta irregolarità non poteva in nessun caso comportare alcun vizio contrattuale.
Precisava, infatti, che il TAEG, detto anche ISC, non costituisce un tasso di interesse o una delle condizioni economiche da applicare al contratto, ma l’indicazione del costo effettivo e complessivo dell’operazione finanziaria e svolge una mera funzione di sintesi informativa, quindi, l’erronea indicazione dello stesso, non comporta di per sé una maggiore onerosità del mutuo, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Alla luce di tali considerazioni rigettava la domanda attorea condannando i mutuatari al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MUTUO: NESSUNA CAPITALIZZAZIONE IN CASO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
PER LEGGE IL PAGAMENTO FATTO IN CONTO DI CAPITALE E D’INTERESSI DEVE ESSERE IMPUTATO PRIMA AGLI INTERESSI
Sentenza, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari, 26-02-2016
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È UN METODO DI CALCOLO DI INTERESSI ANATOCISTICO O USURARIO
ECCO LE DIFFERENZE TRA IL PIANO ALLA FRANCESE CON QUELLO ITALIANO
Sentenza, Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino, 18-01-2016
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
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