In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Non è corretta l’operazione di “sommatoria” dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, atteso infatti che il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo, infratti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino con la sentenza n. 1464 del 11.05.2017.
Nella fattispecie in esame un mutuatario conveniva in giudizio una Banca mutuante per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dall’usurarietà dei tassi di interesse applicati in riferimento ad un contratto di mutuo stipulato con lo stesso istituto di credito.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la procuratrice della Banca convenuta, contestando in toto le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo, nel merito la condanna del mutuatario ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, quanto alla declaratoria dell’usurarietà del mutuo, rilevando che gli interessi di mora non superano il TSU trimestralmente stabilito dalla Banca d’Italia, ha precisato che non è corretta l’operazione di “sommatoria” dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, specificando che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.
Nel merito il Giudicante ha poi chiarito che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Alla luce di quanto esposto il Tribunale rigettava ogni domanda attorea, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco | 16.03.2016 | n.127
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463
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