È negligente il notaio il quale, nonostante dichiari nell’atto di mutuo di “essere certo” dell’identità personale dei presenti –ometta in realtà di chiedere alle parti l’esibizione del documento di identità, con conseguente evidente violazione dell’obbligo sancito dall’art. 49 L. 89/1913, così come sostituito dall’art. 1 L. 333/1976.
Deve escludersi, per il rilevante ruolo di garanzia svolto dal notaio e per la sua qualifica professionale, che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 49 L. 89/1913, possa rilevare un eventuale precedente accertamento compiuto dall’istituto di credito mutuante o la tipologia dei locali individuati per la stipulazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, dott. Alberto La Matia, con sentenza n.1399 del 20.04.2016.
Nel caso in oggetto, il venditore di un immobile chiedeva l’accertamento della responsabilità del notaio con condanna al risarcimento del danno, per aver rogato un atto di compravendita in cui alcune parti si erano falsamente sostituite ad altre, non avendo, il professionista, proceduto alla loro identificazione.
Nella specie, il dante causa esponeva di aver venduto l’immobile presso i locali di una Banca e che nello stesso giorno, l’acquirente aveva stipulato insieme ad altro comutuatario, contratto di mutuo con l’istituto di credito, impartendo contestualmente ordine di bonifico in suo favore, a titolo di saldo, per l’acquisto dell’alloggio.
Successivamente, però, gli veniva comunicato dalla Banca il mancato accreditamento della somma conseguente ad irregolarità riscontrare nel contratto di mutuo, in particolare, la parte comutuataria era risultata essere diversa da quella individuata nell’atto dal notaio.
Riferiva, inoltre, che in seguito al giudizio volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto, era ritornato nel possesso del bene, lo stesso però risultava ormai essere gravato da esecuzioni, atteso che nelle more era stato aggredito dai creditori dell’acquirente.
Il notaio convenuto si costituiva contestando il fondamento della domanda attore, ed in particolare, sosteneva la correttezza del suo operato.
Il giudice adito, sulla base delle risultanze probatorie, riteneva sufficientemente dimostrato il comportamento negligente del notaio, atteso che lo stesso aveva omesso di chiedere alla parte l’esibizione del documento di identità, nonostante, poi, avesse dichiarato nell’atto di mutuo di “essere certo” dell’identità personale di tutti i presenti, ritenendo pertanto sussistente, la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 49 L. 89/1913, così come sostituito dall’art. 1 L. 333/1976.
Detta normativa comporta che il notaio deve essere assolutamente certo dell’identità personale delle parti, e può raggiungere tale certezza anche al momento dell’attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento, avvalendosi in caso contrario di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni, circostanza che nel caso concreto non si era verificata, considerato che il professionista non aveva né seguito personalmente l’istruttoria della pratica né assistito dal primo momento alla stipula dell’atto di mutuo, giacchè era intervenuto in sostituzione di altro notaio e, pertanto, non si era accertato dell’identità delle parti con peculiare attenzione e rigore.
Escludeva, infine, proprio per il rilevante ruolo di garanzia svolto dal notaio e per la sua qualifica professionale, che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 49 L. 89/1913, potesse rilevare un eventuale precedente accertamento compiuto dall’istituto di credito mutuante.
Alla luce di tale ragionamento, condannava il professionista al risarcimento dei danni cagionati con la propria condotta all’attore, nonché al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
RESPONSABILITA’ NOTAIO: IL DOVERE DI DILIGENZA NON SI ESAURISCE NELLA CONSULTAZIONE CARTA DI IDENTITÀ
LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI SVOLGERE L’ACCERTAMENTO IDENTIFICATIVO IMPOSTO AL NOTAIO AL MOMENTO DEL ROGITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Dott. Sergio Casarella | 02.09.2015 | n.1476
MUTUO: USI CIVICI SULL’IMMOBILE IPOTECATO, NOTAIO CONDANNATO
IL PUBBLICO UFFICIALE È NEGLIGENTE SE NON CONSULTA TUTTE LE BANCHE DISPONIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano | 03.10.2016 | n.10660
RESPONSABILITÀ NOTAIO NEL MUTUO IPOTECARIO: INADEMPIENTE SE OMETTE DI ACCERTARE L’ESISTENZA DI VINCOLI ARCHEOLOGICI
NELLA RELAZIONE PRELIMINARE DEVE INFORMARE NECESSARIAMENTE LA BANCA MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Scarpa | 09.05.2016 | n.9320
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno