Qualora il contratto di finanziamento sia stato definito e risolto anticipatamente rispetto al nuovo art 125 TUB o alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole al consumatore L.221/2010, si considera illegittima la richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie, posto che in caso contrario si violerebbe il principio generale della irretroattività delle leggi.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Nola, Avv. Gennaro Rosa, con la sentenza n. 3850 del 04/08/2017.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva in giudizio una società di prestiti ed un Istituto creditizio, chiedendo la restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento erogatogli, sulla base del principio di equa riduzione del costo del finanziamento previsto a favore dei consumatori dalle norme del TUB ante novella della L.221/2012.
Il Giudicante, osservando che il contratto di finanziamento si era concluso nel luglio del 2008, e quindi in epoca antecedente rispetto alla introduzione dell’art.125 sexies T.U.B, ha ritenuto illegittima la richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie, posto che in caso contrario si violerebbe il principio generale della irretroattività delle leggi.
Sul punto, il Giudice ha inoltre escluso la possibilità di applicazione della stessa normativa per i contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA LA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2016 | n.3786
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
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