In materia di ripetizione di indebito la pendenza del conto corrente non preclude la rilevazione di nullità, ma solo la condanna al pagamento del saldo.
Il correntista potrà godere della ripetizione solo delle rimesse per il cui versamento ha dato effettiva prova con il deposito degli estratti conto recanti le rispettive annotazioni a favore del cliente.
La scarsezza degli estratti conto può comportare che il consulente tecnico di ufficio giunga ad un risultato non attendibile per cui la domanda dovrà essere rigettata per la mancato assolvimento della prova.
Questo i principi espressi dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito con la sentenza n.1326 del 18/09/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in giudizio una Banca ed in merito ad alcuni rapporti di conto corrente intrattenuti con l’Istituto creditizio lamentava la nullità delle disposizioni contrattuali per applicazione di interessi ultralegali e violazione del divieto di anatocismo, chiedendo per l’effetto la rideterminazione del dare – avere nonché il risarcimento del danno da abuso di posizione dominante della Banca convenuta.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed eccependo l’inammissibilità della stessa per difetto di allegazione non avendo l’attore prodotto concreta prova documentale a sostegno delle proprie domande.
Il Giudicante, considerando il materiale probatorio fornito da parte attrice ai fini della prova dell’indebito, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di rideterminazione delle poste dare-avere, precisando che la scarsa documentazione fornita dalla ricorrente ai fini della ricostruzione dei rapporti intercorrenti con l’Istituto di credito, quale elemento necessario per un’accurata analisi tecnica, ha reso le risultanze della consulenza peritale inattendibili.
Sul punto, il Giudice ha chiarito che sebbene la mancanza di alcuni estratti conto non incida sul merito della domanda, potendo il correntista in tal caso godere della ripetizione delle sole rimesse per il cui versamento ha dato effettiva prova, resta tuttavia preclusa allo stesso la possibilità di chiedere per i periodi non sostenuti dagli estratti conto alcuna restituzione di importi indebiti, atteso che a tale difetto di allegazione è incapace di sopperire una consulenza tecnica laddove, ove disposta in assenza di documentazione idonea alla ricostruzione dei rapporti per cui si richiede l’esame (e pertanto della produzione degli estratti conto integrali), le risultanze che scaturiscono dalla stessa devono considerarsi inattendibili.
Infine, il Tribunale ha spiegato che ove venga formulata domanda di ripetizione indebito, con conseguente richiesta di rideterminazione delle poste dare- avere, è necessario allegare tutta la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto a cui l’indebito si riferisce, in quanto tale difetto di allegazione renderebbe le risultanze della CTU inattendibili, in quanto tale strumento non è idoneo a sanare l’inosservanza dell’onere probatorio gravante su colui che agisce in ripetizione.
Il Giudice ha affermato come principio che una domanda di ripetizione di indebito in linea astratta è sempre ammissibile anche se il rapporto è in essere con l’unica preclusione che non sarebbe possibile la condanna alla restituzione del saldo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto di allegazione, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Banca convenuta.
NOTA DI CRITICA AL PROVVEDIMENTO
La decisone ha ritenuto ammissibile l’accertamento della nullità anche in ipotesi di conto aperto.
Tale pronuncia è in contrasto con diverse e molteplici decisioni che hanno affermato che finché il rapporto non è chiuso, non è possibile procedere alla individuazione tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, atteso che solo con la cristallizzazione del saldo finale è possibile procedere alla rideterminazione del saldo.
Si riportano i provvedimenti pubblicate in rivista, che si pongono in contrasto con la decisione in commento:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO E SE NON SONO INDICATE LE RIMESSE SOLUTORIE
LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO PASSIVO DEGLI INTERESSI NON SI RISOLVE IN UN PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari | 05.01.2017 |
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
ANCHE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO È INAMMISSIBILE IN QUANTO NON È UNA DOMANDA AUTONOMA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
RIPETIZIONE INDEBITO: PRESUPPONE LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
È RIPETIBILE LA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA E NON IL DEBITO ASSERITAMENTE ILLEGALE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: la domanda va rigettata in difetto di prova di pagamenti ripetibili
Non possono essere oggetto di restituzione i meri addebiti di competenze
Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott. Marcello Cozzolino, 12-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA FUNZIONE SOLUTORIA DEI VERSAMENTI
Sentenza Tribunale di Treviso, dott. Casciarri 30-11-2014 n. 2430
RIPETIZIONE INDEBITO: INFONDATA SE IL CONTO È ANCORA APERTO
Sentenza Tribunale di Livorno, dott. Luciano Arcudi 05-08-2014
INDEBITO BANCARIO: L’ONERE DI PROVARE L’EFFETTUAZIONE DI RIMESSE SOLUTORIE GRAVA SUL CORRENTISTA ATTORE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 07-07-2014
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