Il titolare di un conto bancario che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa e non può limitarsi ad allegazioni generiche dovendo indicare le poste attive e passive per le quali assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto, con la conseguenza che una contestazione generica, rende l’azione meramente esplorativa ed infondata la domanda.
Il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l’onere di dimostrare l’ammontare del suo credito depositando in causa la documentazione contabile, non essendo ammessa la possibilità di supplire al suddetto onere attraverso I) la mera produzione di una perizia di parte; II) la consulenza tecnica d’ufficio, posto che tali mezzi di indagine non possono essere disposti al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
La violazione dell’probatorio gravante su colui che agisce per la ripetizione di indebito non può essere sanata con l’accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto tale richiesta viene giustificata, solo dall’impossibilità di produrre in giudizio i documenti, non essendo possibile ordinare l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri con la sentenza n. 1525 del 09.09.2017.
E accaduto che una società, quale cessionaria pro soluto di un’aspettativa di credito, conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la condanna dell’Istituto creditizio alla restituzione delle somme indebitamente percepite in merito ad alcuni rapporti di conto corrente di cui lamentava l’usurarietà, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché l’applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite.
Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese ex adverso formulate di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudicante ha ritenuto prive di fondamento le doglianze attoree riscontrando, nel merito, una palese violazione dell’onere probatorio gravante sulla correntista ed osservando, in particolare, che la stessa – sebbene non avesse negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto si è limitata a contestazioni generiche, omettendo di produrre in giudizio le poste attive e passive per le quali ha asserito di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti.
Sul punto, il Tribunale conformandosi all’orientamento della dottrina maggioritaria ha chiarito che il correntista che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa e non può limitarsi ad allegazioni generiche dovendo indicare le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto, atteso che una contestazione generica, rende l’azione meramente esplorativa e quindi infondata.
Con riferimento alla richiesta ex art. 119 TUB invocata dalla attrice, il Giudicante ha parimenti ritenuto di non poter accogliere tale istanza ritenendo che l’inosservanza dell’onere probatorio non può essere sanata con l’accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto tale richiesta viene giustificata, solo dall’impossibilità di produrre in giudizio i documenti, non essendo possibile ordinare l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
RIPETIZIONE INDEBITO: IN CASO DI DOMANDA GENERICA, LA CTU È INAMMISSIBILE STANTE IL CARATTERE MERAMENTE ESPLORATIVO
IL GIUDICE PUÒ NON TENERNE CONTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott.ssa Rosamaria Ragosta | 09.08.2016 | n.2497
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA GENERICITÀ DELLE DEDUZIONI NEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. NE DETERMINA LA NULLITÀ
TALE VIZIO NON PUÒ ESSERE SANATO CON IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 164, CO. V, C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 12.06.2016
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È ANCORA APERTO
LA MERA ANNOTAZIONE DI UNA POSTA DI INTERESSI ASSUNTI ILLEGITTIMI/USURARI NON INTEGRA UN PAGAMENTO RIPETIBILE
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott. Rossella Pegorari | 09.04.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n.53
INDEBITO BANCARIO: ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE
L’APPLICAZIONE DI TASSI DI INTERESSE INFERIORI NON DEVONO ESSERE COMUNICATI AL CLIENTE
Sentenza, Tribunale di Catania, Dott. Mariano Sciacca 08-01-2016 n.75
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