Il 13 gennaio u.s. lo IASB (International Accounting Standard Board) ha pubblicato il nuovo principio contabile internazionale per la contabilità del leasing denominato IFRS 16.
Il principio contabile sostituisce il vecchio IAS 17 in vigore da circa 30 anni.
Il vigente principio contabile basato sul criterio dei “rischi e benefici” lascerà quindi il testimone al nuovo principio basato sul criterio dei “diritti e obblighi”.
Come ampiamente previsto, infatti, il nuovo IFRS 16 introduce un nuovo criterio di registrazione (Rights & Obligations) uniformando la contabilità del leasing finanziario e del leasing operativo che saranno quindi trattati nella medesima maniera nei bilanci degli utilizzatori IAS adopter con evidenza in Stato Patrimoniale dei diritti e degli obblighi (asset & liability) che emergono dai due tipi di contratti.
Il nuovo standard sarà obbligatorio nei bilanci che si aprono al 1 gennaio 2019 sebbene saranno consentite applicazioni anticipate dell’IFRS 16 in caso di società che già adottano l’IFRS 15 Ricavi.
Com’è noto, prima di diventare effettivo in bilancio, sarà attivato un meccanismo di omologazione, il cosiddetto “endorsement mechanism”, che postula il recepimento del principio contabile solo subordinatamente all’approvazione sia da parte dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e dell’ARC (Accounting Regulatory Committee), sia da parte della Commissione Europea.
Il nuovo principio omologato dagli organi all’uopo preposti sarà quindi promulgato con Regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione.
“The long Road” to IFRS 16
L’iter di modifica in parola muove i suoi primi passi dal ben noto Discussion Paper del 2009 al quale poi è seguita la prima edizione dell’Exposure Draft 2010 e successivamente la seconda del 2013.
In particolare, il 16 maggio 2013 lo IASB e il FASB hanno pubblicato in consultazione il rivisto Exposure Draft Leases (ED 2013).
Ricordiamo che quest’ultimo documento è stato prodotto per raccogliere i numerosi rimproveri mossi ai Boards internazionali da parte dell’industria del leasing a fronte del primo Exposure Draft Leases pubblicato appunto nel mese di agosto 2010 (ED 2010) da cui era emerso sin da subito un alto livello di criticità e che costrinse immediatamente IASB e FASB ad una generale riconsiderazione dei criteri proposti prendendo forma in un numero consistente modifiche (le cc.dd. tentative decisions) volte a modificare in corsa l’assetto iniziale.
Lo stesso Exposure Draft Leases (ED 2013), successivamente alla sua pubblicazione, è stato oggetto di ripensamenti concertati (non sempre condivisi) dai due Boards internazionali soprattutto nel corso di tutto il 2014 e che sono stati formalizzati nel nuovo standard.
IFRS 16. SOLO CONTABILITÀ?
Venendo all’analisi delle caratteristiche del nuovo IFRS 16, nel ritenere l’attuale metodologia di contabilizzazione del leasing (IAS 17) non adeguata a garantire il corretto grado di informazione a investitori e a stake-holders circa l’effettiva esposizione finanziaria degli operatori con attività detenute in leasing (in particolare a titolo di leasing operativo), IASB e FASB hanno – quindi – ideato congiuntamente un approccio che da un lato vorrebbe eliminare le incertezze e le discrezionalità dell’attuale distinzione fra leasing “finanziario” od “operativo” rappresentando all’attivo dell’utilizzatore il “diritto d’uso del bene” durante il periodo di durata del contratto di leasing e, dall’altro, far emergere l’indebitamento implicito a tutti i contratti di leasing, anche a quelli di leasing operativo/affitto/noleggio che oggi non emerge dai bilanci dei “lessee”.
La contabilizzazione – quindi – sarà informata al modello c.d. “right of use” (diritto d’uso appunto) che soppianterà l’attuale contabilizzazione da parte dell’utilizzatore IAS adopter nel cui bilancio i beni in leasing oggi appaiono indistintamente nell’attivo dello Stato Patrimoniale insieme ai beni detenuti in proprietà.
La novità riguarderà la contabilizzazione generale del lease[1]. In altre parole non sarà limitata ai soli contratti di leasing finanziario, ma anche leasing operativo, noleggio, affitto, ecc.
Dal lato del soggetto utilizzatore (d’ora in poi lessee) lo IASB ha deciso di privilegiare un unico modello di contabilizzazione attraverso la registrazione della componente ammortamento e della componente interessi separatamente[2].
L’Assilea – Associazione Italiana Leasing – parte attiva nel dialogo internazionale fra le istituzioni coinvolte – ha, invece, sempre sostenuto il modello fondato su un ideale ammortamento finanziario[3] del bene sottostante il contratto.
La ragione di questa presa di posizione a livello istituzionale da parte del massimo rappresentante di categoria italiano riposa da sempre sulla convinzione che ove si applicasse un ammortamento a quote costanti, si determinerebbe un impatto negativo nei conti economici dei conduttori concentrato nei primi anni di durata dei contratti di leasing.
Tale impatto negativo, determinato dalla somma della quota di ammortamento del right-of-use e dagli interessi passivi sulla lease liability, avrebbe un andamento decrescente in funzione della progressiva diminuzione della componente finanziaria per effetto dell’ammortamento della lease liability. Questo scenario, sostanzialmente differente da quanto si realizza oggi in base allo IAS 17 con riferimento ai contratti di leasing operativo, non rappresenterebbe adeguatamente la sostanza economica del leasing.
La sostanza economica di un contratto di leasing non può infatti essere rappresentata considerando separatamente il right-of-use (un intangible) e la lease liability (una financial liability), ma trattandolo come un’unica transazione per mezzo della quale il conduttore ottiene, contemporaneamente, il diritto d’uso di un bene e un finanziamento che gli permettere di accedervi.
Le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto di leasing sono strettamente correlati (closely related) e sarebbe pertanto concettualmente inappropriato prescrivere un trattamento contabile che non riflettesse questa caratteristica intrinseca dell’operazione.
Auspichiamo che la fase di endorsement sia recettizia in tal senso.
Per quel che riguarda, poi, le successive misurazioni, il lessee valuterà la passività nei confronti della società di leasing al valore attuale dei futuri canoni dovuti.
Nell’attivo dovranno essere contabilizzati nel right of use tutti i costi diretti iniziali.
Dal lato della società concedente non vi saranno cambiamenti, per cui rimarrà immutata l’attuale impostazione contabile.
Esclusi da qualunque valutazione probabilistica ed “ex ante” i cc.dd variable payments e optional payments legati al variabile sfruttamento dell’asset sottostante.
Con riferimento alla definizione di Lease, poi, per distinguerlo da un “Service” sarà necessario avere riguardo a chi detiene il controllo del bene[4].
E non sarà possibile far confluire le componenti dell’una nel trattamento contabile dell’altra e viceversa.
I lessee dovranno tenere separate le due componenti e dovrebbero essere consentite delle stime allorquando le due componenti non siano chiaramente identificabili.
In conclusione e molto sinteticamente il nuovo IFRS 16 prevede:
- esenzione dal nuovo regime per i beni di valore inferiore ai 5.000 USD;
- forte integrazione della disclosure;
- definizione aggiornata di lease per cui: A) c’è leasing se c’è “identified asset”; non c’è “identified asset” e quindi non c’è leasing se in contratto è previsto il c.d. “substantive right to substitute the asset”. B) c’è leasing se “the customer controls the use of an identified asset”
Casi pratici
[1] L’ampio spettro dei contratti ricompresi nell’ambito di applicazione del riformulato principio contabile internazionale induce ad utilizzare sempre il termine “lease” e non leasing.
[2] “On a systematic basis”
[3] “On a straight line”
[4] “The principle is clear—a lease exists when the customer controls the use of an identified asset; a service exists when the supplier controls the use of an asset”
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