L’accertamento dell’usurarietà degli interessi di mora seppur singolarmente considerati va esclusa sulla base di plurime considerazioni, ed in particolare:
a) il saggio degli interessi legali di mora ex art 1284, 4°comma c.c. in alcuni periodi è risultato essere superiore alla soglia usura determinata per alcune tipologie di finanziamento, ragion per cui è evidente che, non potendo un tasso legalmente stabilito essere usurario, gli interessi moratori non rilevino ai fini della l. 108/96;
b) il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi con la conseguenza che comparare gli interessi di mora ad un parametro così determinato sarebbe del tutto privo di base normativa oltre che censurabile alla luce dell’art. 3 Cost. in quanto si finirebbe per omologare situazioni diverse, violando il principio di eguaglianza di trattamento;
c) l’art. 1, primo comma, del d.l. n. 394 del 2000, convertito nella l. n. 24 del 2001 pur riferendosi agli interessi “a qualunque titolo” convenuti o promessi, non può essere interpretato con il significato di “anche a titolo di interessi moratori” atteso che nel momento in cui si formula una definizione ai fini applicativi della norma di cui all’ art 644 c.p. che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi corrispettivi, non è possibile ampliare l’ambito del significato proprio della stessa, finendo per darne un’interpretatio abrogans;
d) in considerazione della diversità ontologica e funzionale degli interessi di mora e di quelli corrispettivi, posto che i primi integrano un risarcimento del danno in via forfettaria ed i secondi hanno natura remunerativa;
e) nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia al fine di determinare il TSU, non viene in alcun modo rilevato anche il tasso di mora, per cui rapportare il tasso effettivo di un contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa confrontare entità del tutto disomogenee;
f) anche volendo considerare la rilevazione statistica operata nel 2002 da Bankitalia, secondo la quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi; tale rilevazione non ha natura prescrittiva ma unicamente informativa in quanto sarebbe illogico conferire rilievo ad una rilevazione statistica del tasso di mora relativa ad un determinato anno, a fronte di una rilevazione a cadenza trimestrale dei tassi soglia;
g) anche l’impostazione tesa a valutare l’usurarietà dei soli interessi di mora effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto appare erronea, in quanto tale impostazione è smentita sia dalla definizione legislativa della mora, che sub art. 117 comma 4 TUB viene qualificata come un “maggiore onere”, in contrapposizione letterale al “prezzo” ed alle “condizioni praticate”, sia dalla considerazione per cui il tasso di mora non può rientrare nel concetto di “servizio accessorio” di cui all’art. 121 comma 2 TUB.
h) considerare usurari anche gli interessi di mora determinerebbe la paradossale conseguenza che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma in caso di inadempimento permane la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., e la conseguente produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c., se invece ad essere usurari fossero i soli moratori nulla sarebbe dovuto anche in caso di ritardato pagamento, il che determinerebbe una evidente asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Angelo Claudio Ricciardi con la sentenza n. 9708 del 27.09.2017
Nella vicenda giudiziaria esaminata, una società utilizzatrice conveniva in giudizio la società di leasing instando per la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di leasing relative alla determinazione degli interessi, in considerazione sia dell’asserita usurarietà degli interessi di mora i quali, sia singolarmente che sommati a quelli corrispettivi, sarebbero stati pattuiti in misura usuraria, nonché della nullità della clausola di determinazione degli interessi tramite indice Euribor, asseritamente frutto di un accordo di cartello tra intermediari finanziari, chiedendo altresì l’accertamento della nullità del piano di ammortamento del contratto in quanto determinato in violazione della norma di cui all’ art.1283 c.c. e richiedendo, per l’effetto, la condanna della concedente alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi e spese non dovuti.
Si costituiva in giudizio la società di leasing chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.
Sul punto il Tribunale milanese, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di merito, ha osservato preliminarmente che non è consentito operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, ciò in quanto nel caso di inadempimento del debitore con conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In merito alla dedotta usurarietà dei soli interessi di mora, il Giudice ha poi rilevato che, anche di per sé soli considerati, gli stessi non possono integrare una fattispecie usuraria e ciò in virtù di molteplici considerazioni:
–PRIMO MOTIVO: considerando il disposto dell’art. 1284, 4°comma c.c. secondo il quale, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale ed in difetto di accordi inter partes, il saggio del tasso legale di mora è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e considerando che in alcuni periodi tale tasso è risultato superiore alla soglia usura determinata per alcune tipologie di finanziamento, è evidente che, non potendo un tasso legalmente stabilito essere usurario, gli interessi moratori non possano essere vagliati ai fini della l. 108/96;
– SECONDO MOTIVO: il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi, con la conseguenza che il rapporto al TSU degli interessi di mora sarebbe del tutto privo di base normativa oltre che censurabile alla luce dell’art. 3 Cost. posto che: a) si applicherebbe la legge in difetto di una effettiva volontà del legislatore, il quale non fa in alcun modo riferimento a tali interessi ai fini della determinazione del tasso soglia; b) si finirebbe per omologare situazioni diverse, violando il principio di eguaglianza di trattamento;
– TERZO MOTIVO: l’art. 1, primo comma, del d.l. n. 394 del 2000, convertito nella l. n. 24 del 2001 pur riferendosi agli interessi “a qualunque titolo” convenuti o promessi, non può essere interpretato con il significato di “anche a titolo di interessi moratori” atteso che nel momento in cui si formula una definizione ai fini applicativi della norma di cui all’ art 644 c.p. che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi corrispettivi, non è possibile ampliare l’ambito del significato proprio della stessa, finendo per darne un’interpretatio abrogans;
– QUARTO MOTIVO: gli interessi di mora sono funzionalmente ed ontologicamente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo, posto che i primi integrano un risarcimento del danno in via forfettaria ed i secondi hanno natura remunerativa;
– QUINTO MOTIVO: la Banca d’Italia calcola il tasso soglia sulla base del TAEG, nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene in alcun modo rilevato anche il tasso di mora: dunque rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa instaurare un rapporto tra entità del tutto disomogenee;
– SESTO MOTIVO: anche volendo considerare la rilevazione statistica operata nel 2002 da Bankitalia, secondo la quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi, è evidente che tale rilevazione non ha natura prescrittiva ma unicamente informativa, sia perché, si parla di un rilievo al 2002 in relazione alle operazioni creditizie complessivamente considerate, sia perché sarebbe illogico conferire rilievo ad una rilevazione statistica del tasso di mora relativa ad un determinato anno, a fronte di una rilevazione costante negli anni e con cadenza trimestrale dei tassi soglia;
– SETTIMO MOTIVO: esaminando la mora dal punto di vista del costo effettivo del credito e verificando l’usurarietà di quest’ultimo, anche l’impostazione tesa a valutare non il tasso ab origine pattuito bensì i soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto appare erronea, in quanto tale impostazione è smentita sia dalla definizione legislativa della mora, che sub art. 117 comma 4 TUB viene qualificata come un “maggiore onere”, in contrapposizione letterale al “prezzo” ed alle “condizioni praticate”, sia dalla considerazione per cui il tasso di mora non può rientrare nel concetto di “servizio accessorio” di cui all’art. 121 comma 2 TUB.
– OTTAVO MOTIVO: altra conclusione paradossale della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora è quella per cui in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma in caso di inadempimento permane la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., e la conseguente produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c., se invece ad essere usurari fossero i soli moratori nulla sarebbe dovuto anche in caso di ritardato pagamento, il che determinerebbe una evidente asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.
In riferimento all’ulteriore questione della nullità delle clausole del contratto di leasing attinenti la pattuizione degli interessi mediante il richiamo all’indice Euribor, il Tribunale ha rilevato che alcuna violazione della normativa antitrust poteva assumere rilievo nel caso di specie, in quanto destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni poste in essere da un gruppo di imprese.
Sul punto il giudicante ha chiarito che la sanzione della nullità prevista dall’art.33 della l. 287/90, riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti che, sulla base di dette intese, le imprese abbiano concluso con terzi; pertanto, nulla prevedendo né il diritto comunitario, né il diritto interno in ordine agli effetti dell’illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle imprese con i clienti, le norme bancarie inerenti il cd. tasso Euribor devono qualificarsi come condizioni generali di contratto di diritto privato liberamente accettate dal cliente che le sottoscrive e, come tali, legittime ove munite di doppia sottoscrizione.
In ultimo, in merito alla dedotta nullità del piano di ammortamento applicato al contratto, il Giudice ha rilevato che ritenere che lo stesso nasconda un’illegittima prassi anatocistica nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti con ammortamento alla francese, in quanto in tale sistema in relazione a ciascuna rata la quota di interessi è calcolata non sull’intero importo, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Considerati tali aspetti ed escluso che gli interessi moratori, anche singolarmente considerati, potessero essere oggetto di accertamento ai fini del vaglio antiusura, il Tribunale ha respinto in toto le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: SETTE MOTIVI PER ESCLUDERE GLI INTERESSI MORATORI DALLA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA
LA LEGGE N. 108/96 DISCIPLINA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE GLI ELEMENTI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi | 20.02.2017 | n.204
USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU
SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROMESSE
Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA SE MANCA LA PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E DELLA CONNESSIONE CON IL CONTRATTO
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37
MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO
MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111
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