I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non possono integrare una fattispecie usuraria in quanto il tasso di mora ai sensi dell’art. 1284 c.c. che richiama l’art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 è superiore alle soglie usura.
Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi.
L’applicazione agli interessi moratori della legge 108/96 è del tutto priva di base normativa oltre che censurabile alla luce dell’art. 3 Cost. in quanto:
a) si applicherebbe la legge in difetto di una effettiva volontà del legislatore, il quale non fa in alcun modo riferimento a tali interessi ai fini della determinazione del tasso soglia;
b) finirebbe per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), con ciò violando il principio di eguaglianza di trattamento dal quale discende l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse;
– in definitiva, una sanzione calcolata su determinata presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, è dunque radicalmente irragionevole;
-l’art. 1, primo comma, del d.l. n. 394 del 2000, convertito nella l. n. 24 del 2001, sancisce che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
-il riferimento “a qualunque titolo” viene interpretato da taluni con il significato di “anche a titolo di interessi moratori”;
-tuttavia, nel momento in cui si formula una definizione ai fini applicativi di una norma ( l’art. 644 c.p.) che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi “corrispettivi” (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l’art. 1815 c.c.), va da sé che non è possibile ampliarne l’ambito del significato proprio della stessa, finendo per darne un’interpretatio abrogans;
-si tratta, del resto, dell’unica interpretazione sistematica possibile, ossia idonea a mantenere l’unità del sistema e, cioè, per evitare aspetti di auto-contraddizione;
-gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale).
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Angelo Claudio Ricciardi con la sentenza n. 9708 del 27.09.2017.
Nell’ambito di un contenzioso tra una cliente ed una società di leasing, il Giudice ha ritenuto assolutamente infondate le doglianze dell’utilizzatore relative ad un possibile cumulo tra gli interessi corrispettivi e moratori, evidenziando che la sentenza di Cassazione n. 350/2013, citata al riguardo, non consente di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia atteso che la detta decisione si è limitata, al contrario, a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato possa essere usurario, ma non afferma in alcun punto la rilevanza della sommatoria ai fini dell’accertamento della violazione del cd. tasso soglia.
Invero secondo il Tribunale milanese la Cassazione ha affermato che entrambe le tipologie di interessi potrebbero in ipotesi risultare usurarie, ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi con la conseguenza che nel caso di inadempimento del debitore con conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In relazione agli interessi di mora, è stata evidenziato per una pluralità di motivazioni la non sottoposizione alla disciplina delle legge anti usura di tale tipologia di interessi in quanto sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale) e che la Banca d’Italia calcola il tasso soglia sulla base del TAEG, nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene in alcun modo rilevato anche il tasso di mora.
Il giudice nel negare la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. e, cioè, il venir meno dell’obbligo di interessi in relazione agli interessi moratori ha sottolineato che il debitore non rimarrebbe privo di tutela nei confronti del creditore atteso che vi sarebbe sempre la protezione di cui all’art. 33, secondo comma, lett. f), del codice del consumo nonché – al di fuori dei contratti stipulati dal consumatore — la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c..
Per tali ragioni il Tribunale ha respinto la domanda del cliente condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
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