In tema di interessi usurari, l’espressione “a qualunque titolo” contenuta nell’art. 644.c.p. non elide il riferimento al concetto di interessi convenuti in via di corrispettivo, significando soltanto la necessità di dare rilievo a tutte le voci integranti il costo effettivo del credito, non potendo in alcun caso far riferimento ad interessi convenuti in via moratoria, posto ampliarne l’ambito del significato fino ad includere anche gli interessi moratori determinerebbe un’interpretatio abrogans della suindicata norma.
Un cumulo tra corrispettivi e moratori potrebbe ipotizzarsi non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, bensì con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (conteggiati a carico del cliente al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.
Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi, ragion per cui nel caso in cui lo stesso fosse applicato agli interessi moratori significherebbe dare vita a un’applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva sarebbe priva di razionalità, e censurabile per la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto finisce per omologare situazioni diverse.
La tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese nasconderebbe una prassi anatocistica vietata e non pattuita nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo con la sentenza n. 33945 del 13.03.2016.
Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in giudizio una società di leasing, e sul presupposto dell’applicazione di interessi usurari in riferimento al contratto precedentemente stipulato, chiedeva la ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite dalla società di leasing, la rideterminazione delle poste dare-avere, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato utilizzo delle somme addebitate ed indebitamente riscosse.
Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo l’infondatezza delle avverse pretese, sia in fatto che in diritto, e, pertanto, ne chiedeva l’integrale rigetto.
Il Giudice, circa l’asserita violazione della legge usura, ha in via preliminare ritenuto infondata la doglianza attorea ed in riferimento alle risultanze contabili del CTP ha rilevato l’erroneità della sommatoria tassi operata dallo stesso consulente, spiegando, pertanto, che sul tema della sommatoria dei tassi d’interesse, nessuna norma di legge, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia atteso che è solo prevista la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente possa essere considerato sia usurario.
Il Tribunale, in tal contesto, esponendo le ragioni poste alla base della sua motivazione, ha osservato che anche nel caso in cui le parti abbiano determinato un tasso moratorio superiore al tasso corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso, senza implicare sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, in quanto quest’ultimo sostituisce in caso di inadempimento il tasso corrispettivo che dovrà per tali ragioni essere maggiorato; pertanto un cumulo potrebbe ipotizzarsi non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, bensì con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del cliente al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.
In particolare, il Giudicante, per maggiore chiarezza espositiva ha osservato che il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi, ragion per cui nel caso in cui lo stesso fosse applicato agli interessi moratori significherebbe dare vita a un’applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile per la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi).
Sul punto, inoltre, il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare la formulazione letterale dell’art. 644.c.p. il richiamo quindi “a qualunque titolo” siano stati convenuti gli interessi non elide il riferimento al concetto di interessi convenuti in via di corrispettivo, significando soltanto la necessità di dare rilievo a tutte le voci integranti il costo effettivo del credito, a prescindere dal nome impiegato atteso che ampliarne l’ambito del significato proprio della norma determinerebbe un’interpretatio abrogans.
Il Giudicante ha ritenuto sempre in riferimento all’asserita questione della sommatoria tra corrispettivi e moratori elemento non trascurabile la previsione contrattuale di una c.d. clausola di salvaguardia volta in sostanza a ridurre automaticamente entro il tasso soglia il tasso di mora, considerando tale clausola lecita e meritevole di interesse, in quanto a fronte di un tasso soglia variabile nel tempo in modo non predeterminabile, solo una clausola quale quella in esame consente di dare pieno svolgimento all’autonomia delle parti tramite la fissazione di un tasso che diviene a questo punto determinabile in misura comunque lecita.
Infine, relativamente all’eccepita illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto produttivo di interessi anatocistici, il Giudice ha ritenuto infondata la tesi avanzata dalla società attrice, in quanto dall’analisi del contratto le parti convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all’interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza.
In tal senso il Giudice ha ritenuto opportuno far luce sulla modus operandi previsto in riferimento al piano di ammortamento alla francese, spiegando che la tesi secondo cui tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica vietata e non pattuita nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico.
Per ultimo, con riguardo alla presunta discrasia tra tasso convenuto e applicato, il Tribunale ha ritenuto che ai sensi del d. lgs. n. 385/1993, il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G. solo se stipulato con un consumatore, essendo sufficiente negli altri casi che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing, ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l’equivalenza finanziaria tra capitale erogato all’inizio dei rapporto e i successivi canoni; ragion per cui ha spiegato che una difformità tra il tasso di leasing annuo e il tasso effettivamente praticato dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all’anno, e sebbene ciò si risolve a vantaggio della banca, purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso d’interesse difforme dal tasso annuo nominale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore delle società di leasing convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON SONO INCLUSI NEL TEGM
LA MAGGIORAZIONE 2,1% PREVISTA NEI DM PUNTO 4, È STATA RILEVATA IN FORMA NON UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Vittoria Gabriele | 14.10.2015 | n.2875
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-sono-inclusi-nel-tegm
USURA: IL TEGM NON È PARAMETRO OMOGENEO PER VERIFICA INTERESSI DI MORA
IN CASO DI USURARIETÀ MORATORI, RESTA FERMA DEBENZA CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott. Gianluigi Canali | 28.05.2015 | n.1590
USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI
IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29.01.2015 | n.1242
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