Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
La configurabilità dell’usura sopravvenuta deve negarsi, in particolare, in virtù della considerazione per cui il divieto di usura è contenuto unicamente nell’art. 644 c.p., dunque, essendo il giudice vincolato all’ interpretazione autentica delle norme, sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza considerare il disposto dell’art. 644 c.p., ai fini della cui applicazione, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara, con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, una società mutuataria conveniva in giudizio una Banca chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d’interesse fisso semestrale, contenuta nel contratto di mutuo decennale concluso con la convenuta lamentando la violazione della legge 108/96 per superamento del limite soglia.
In particolare, l’attrice chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio al rimborso degli interessi già riscossi, con conseguente dichiarazione di gratuità del mutuo oltre al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 108/96.
Il Tribunale di Milano, nella specie territorialmente competente, accoglieva la domanda, condannando la banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.
Tale pronuncia su impugnazione della Banca convenuta, veniva, poi, integralmente riformata dalla Corte d’Appello, ritenendo, nel merito, legittimo il contratto di mutuo con relativa determinazione del tasso di interesse, stante l’applicabilità del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 sulla disciplina del credito fondiario.
Avverso tale pronuncia, con una serie di articolati motivi di gravame promuoveva ricorso per cassazione la società mutuataria, lamentando, in particolare, l’erronea qualificazione del mutuo oggetto di causa come fondiario sulla base del richiamo suindicato d.P.R. n. 7 del 1976, (primo motivo); nonché per non aver ritenuto applicabile la previsione di gratuità del mutuo di cui all’art. 1815, per illegittimità degli interessi (secondo motivo).
La Suprema Corte di Cassazione, pur rigettando entrambi i motivi di ricorso, ha ritenuto di dover correggere la motivazione della sentenza gravata ai sensi dell’art. 384, ultimo co. c.p.c., precisando che in riferimento alla richiamata l.108/96, nessuna disposizione o principio normativo giustifica l’esclusione del credito fondiario al divieto di usura e ai meccanismi approntati dalla legge per renderlo effettivo.
La Corte, operando una dissertazione circa l’applicabilità o meno delle norme della l. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, in soluzione di continuità all’orientamento condiviso già all’epoca dalla dottrina maggioritaria, ha ritenuto che deve negarsi la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, spiegando, inoltre, che la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione alla soglia dell’usura, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi è priva di fondamento, posto che la ragione della illiceità risiederebbe nella violazione del divieto dell’usura, e in particolare del divieto di pretendere un tasso d’interesse superiore alla soglia dell’usura come fissata in base alla legge.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura determinata ex L.108/96, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Infine, in riferimento alla buona fede, quale criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’«esecuzione del contratto» ha osservato che la violazione di tale canone non è riscontrabile nell’esercizio in sé dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
In tal senso la Corte ha spiegato che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigettava il ricorso avanzato dall’attrice, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA BANCARIA – USURA SOPRAVVENUTA – SOSTITUZIONE AUTOMATICA – LIMITI TASSO SOGLIA
L’ART.1 LEGGE 108/96 HA PREVISTO LA FISSAZIONE DI TASSI SOGLIA AL DI SOPRA DEI QUALI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI VANNO CONSIDERATI USURARI E AUTOMATICAMENTE SOSTITUITI EX ART. 1419 E 1319 CC
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 11.01.2013 | n.602
USURA BANCARIA: LA LEGGE 108/96 NON HA CARATTERE RETROATTIVO – LECITI GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA
L’USURARIETÀ VA VALUTATA SOLO CON RIGUARDO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO, NON RILEVANDO LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25.09.2013 | n.21885
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