Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
Gli interessi di mora pattuiti contrattualmente per l’eventuale e futura fase patologica, non partecipano al costo del finanziamento, non costituendo altresì un costo collegato all’erogazione del credito da includere nel calcolo del TEGM per la rilevazione del tasso – soglia.
Rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significherebbe operare un rapporto tra entità non omogenee.
Gli interessi di mora entrano in gioco esclusivamente nella eventuale fase patologica del rapporto e vengono applicati sulla singola rata insoluta.
La previsione della clausola di salvaguardia vale a precludere l’automatico superamento del tasso – soglia.
Questi i principi come ricavabili dalla sentenza n. 20067 del Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli in data 24 ottobre 2017.
Nel caso di specie, gli attori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento, chiesto ed ottenuto dal lessor in relazione alle obbligazioni insolute derivanti da contratto di locazione finanziaria.
L’opposta società di leasing si costituiva ribadendo la fondatezza del credito azionato.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto, il giudizio veniva interrotto per il fallimento della opponente e poi riassunto dal garante in bonis; lo stesso giudizio proseguiva poi anche nei confronti della obbligata principale società di capitali, per effetto della revoca della dichiarazione di fallimento, nel frattempo pronunciata dal competente Tribunale.
La contestazione, riassume il Magistrato in sentenza, ha investito i criteri di quantificazione del credito da parte della concedente, ma non anche il fatto dell’inadempimento al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, secondo quanto stabilito nell’originario contratto.
In particolare l’opponente aveva detto l’usurarietà dell’interesse moratorio, pattuito in misura superiore a quello nominale, con la previsione di un tasso effettivo globale superiore rispetto al tasso -soglia, chiedendo per l’effetto la rideterminazione del piano di ammortamento.
Deduceva altresì, in ragione dell’usurarietà dei tassi, il difetto dei presupposti contrattuali per la risoluzione del contratto comunicata in virtù della clausola risolutiva espressa.
L’usurarietà del contratto sarebbe derivata, secondo la prospettazione della parte attrice, dalla sommatoria di interessi moratori e corrispettivi o dalla sommatoria al tasso di mora, delle spese che accedono al contratto.
Sul punto il Giudice ha nuovamente ribadito, sul costante conforto della granitica giurisprudenza di merito, che:
1) sul tasso di mora contrattuale non può correttamente operarsi la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori, al fine di rapportarne il risultato al tasso – soglia;
2) la sentenza della Cassazione n. 350/2013, si è limitata a sancire che gli interessi comunque promessi e convenuti, anche a titolo di interessi moratori, possono singolarmente essere considerati usurari, ove superino il tasso-soglia;
3) entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò solo previa valutazione singola per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi;
4) anche qualora le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implicando sul piano logico – giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo;
5) in sostanza, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora, potrebbe rilevare non con riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso -soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso – soglia;
6) gli interessi di mora, sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria.
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame le parti avevano pattuito un tasso diverso e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti: l’interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell’operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma è fissato sotto la soglia; nel caso di inadempimento contrattuale trova applicazione il tasso di mora, anch’esso fissato al di sotto del tasso- soglia dell’epoca, assimilabile ad una clausola penale.
Ha quindi correttamente evidenziato il Giudice che gli interessi di mora pattuiti contrattualmente per l’eventuale e futura fase patologica, non partecipano al costo del finanziamento, non costituendo altresì un costo collegato all’erogazione del credito da includere nel calcolo del TEGM per la rilevazione del tasso – soglia.
Anche con riferimento alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito (T.A.E.G), il Magistrato ha osservato che la Banca d’Italia calcola il tasso – soglia sulla base del c.d. T.E.G.M., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora, in considerazione della sua natura non remunerativa: rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significherebbe operare un rapporto tra entità non omogenee.
Il Giudice, dunque, pur considerando che oggi in giurisprudenza, in assenza di disposizioni legislative in tal senso, non sia pacifico che gli interessi di mora debbano essere sottoposti alla verifica del tasso- soglia e soprattutto quale sia il tasso- soglia per gli interessi di mora, ha rilevato, a sostegno della non sommatoria dei tassi, che gli interessi corrispettivi hanno una funzione corrispettiva (remunerativa del costo del capitale finanziato) e sono conteggiati sull’intero capitale finanziato, mentre gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria – sanzionatoria (assimilabile ad una clausola penale di liquidazione preventiva del danno); detti interessi di mora, entrano in gioco esclusivamente nella eventuale fase patologica del rapporto e vengono applicati sulla singola rata insoluta.
Occorre in ogni caso osservare, prosegue il Giudice in sentenza, che se si intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l’usurarietà di quest’ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì ai soli interessi effettivamente praticati ed applicati in corso di rapporto, con riguardo all’intero capitale e alla sua durata, e non anche valutando l’incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata, dovendosi cioè tenere conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come tipicamente nel leasing) il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla rata e non sull’intero capitale, apparirebbe ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all’intero capitale dovuto, quale prova di un costo del credito superiore al tasso- soglia. In considerazione di ciò, risultando difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto, ammontino complessivamente a una misura tale da superare il tasso – soglia.
Nel caso in esame, conclude il Giudice, l’opponente non ha provato l’usurarietà ab origine del contratto e neppure ha provato il pagamento, in concreto, di interessi di mora.
Da ultimo il Tribunale ha evidenziato che il contratto portato all’esame, prevedeva una “clausola di salvaguardia” che stabiliva che qualora il tasso di mora fosse risultato superiore al tasso- soglia previsto dal combinato disposto di cui all’art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all’epoca vigente, al suddetto tasso sarebbe stato applicato quest’ultimo tasso (come espressamente indicato all’interno del dettato contrattuale di riferimento).
L’opposizione è stata pertanto rigettata, con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA – LEASING: IMPOSSIBILE L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO IN RELAZIONE AI SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Angelo Claudio Ricciardi | 27.09.2017 | n.9709
USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU
SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROMESSE
Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno