“È erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI Ord. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell’ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l’usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l’indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”
Questo è un punto rilevante della decisione del Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani con la sentenza n. 384 del 30.10.2017
Nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti cliente/banca in relazione alla lamentata usurarietà del tasso di interessi corrispettivi e moratori da parte di alcuni mutuatari nei confronti della propria banca il Giudice ha chiarito che i tassi vanno esaminati in modo autonomo e senza alcuna sommatoria, ben evidenziando come sia erroneo il richiamo alla decisione del 4 ottobre 2017 della suprema corte di Cassazione n.23192. (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-interessi-corrispettivi-moratori-si-cumulano).
Il Tribunale ha precisato che in ogni caso ove si verifichi per effetto degli interessi moratori, il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella di non debenza, ex art. 1815 c.c. di alcun interesse, in quanto l’eventuale nullità colpirebbe esclusivamente la singola clausola relativa al tasso moratorio e non la clausola relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero comunque dovuti, come stabilito della sentenza della Suprema Corte del 15.09.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-utile-inutile-non-vitiatur).
Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale ha respinto la domanda con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA BANCARIA: utile per inutile non vitiatur
La sanzione ex art. 1815 c.c., co 2, colpisce la singola pattuizione e non l’intero contratto
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliatti – Rel. Falabella | 15.09.2017 | n.21470
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-utile-inutile-non-vitiatur
USURA BANCARIA: interessi corrispettivi e moratori si cumulano?
Il (non) dictum della Cassazione e le incertezze dell’interprete
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. VI – Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro | 04.10.2017 | n.23192
USURA: LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Il principio di conservazione degli atti giuridici unitamente all’art. 1224, cc lascia intatta l’operatività dei corrispettivi
Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano | 17.10.2014 |
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
La verifica del superamento va fatta con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivi e moratori
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
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