La tesi della sommatoria è palesemente infondata e disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria e va sanzionata con la condanna per responsabilità processuale aggravata.
La somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Questi i principi espressa dal Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi con la sentenza del 9 marzo 2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, un cliente accollatosi un contratto di mutuo, ha convenuto in giudizio la Banca concedente sul presupposto della configurazione della usura banca per effetto della sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio.
In particolare, il contratto di mutuo in questione prevedeva un tasso di interesse corrispettivo pari inizialmente al 5,60 % e un interesse di mora pari al tasso del corrispettivo maggiorato di 2,5 punti percentuali, pari a 8,10%; in tal senso, dall’erronea sommatoria tra il valore del corrispettivo con il tasso di mora, l’attore aveva ottenuto un valore complessivo pari al 13,70 %, tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, fissato nella misura del 9,84%.
Il Tribunale rilevava che l’operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, era errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Sul punto, il Giudice ha precisato che il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento; per cui, ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.
In via ancora più esplicita, il Giudice milanese ha ben evidenziato che non può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché, come già ricordato, essa si è limitata ribadire che anche l’interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
Per tali ragioni la domanda è stata respinta con condanna al pagamento delle spese, oltre quella per lite temeraria per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c., che in via equitativa è stata liquida nella metà delle spese processuali per compensi professionali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA MUTUO: TESI SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI INTEGRA LITE TEMERARIA EX ART. 96 CPC
L’EVIDENTE STRUMENTALITÀ DELLA DOMANDA GIUSTIFICA LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott. Marina Mangosi | 13.06.2017 | n.1892
LITE TEMERARIA: CONDANNATA LA PARTE CHE DEDUCE L’USURA, SOSTENENDO LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
FARE AFFIDAMENTO SU PROSPETTAZIONI FONDATE SU PERIZIE CONTABILI NON È CAUSA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea | 27.03.2017 | n.1105
LITE TEMERARIA: ECCEZIONI SCIATTE, GENERICHE, SOLLEVATE CON FORMULE STANDARD SANZIONATE CON CONDANNA EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.
LA CONTESTAZIONE DI UNA VARIAZIONE UNILATERALE PEGGIORATIVA SENZA ALCUNA INDICAZIONE INTEGRA IPOTESI DI COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 13-10-2015 | n.942
USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN ‘NON TASSO’ O UN ‘TASSO CREATIVO’
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06-10-2015 | n.1297
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 23-04-2015, n. 1070
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 24-03-2015, n. 758
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Sentenza, 10-03-2015
LITE TEMERARIA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI È UN’IPOTESI TIPICA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
AGIRE IN GIUDIZIO SOLO PER TALE MOTIVO È INDICE DI DOLO O COLPA GRAVE EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Ordinanza, 17-02-2015
LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE
CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC
Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
CONDANNATO PER LITE TEMERARIA IL CLIENTE CHE HA SOSTENUTO LA TESI, CONTRARIA AL DATO NORMATIVO, DEL CUMULO DEI DUE TASSI
Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, 17-09-2014
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