La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.
Ai fini dell’effetto interruttivo non è necessaria l’ammissione al passivo.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena, con la sentenza del 30 agosto 2016, n. 17412.
Con ricorso al Tribunale di Bergamo del 26.11.2007 un contribuente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale relativa alla riscossione di contributi e sanzioni civili per i periodi febbraio-dicembre 1988; gennaio-febbraio 1989; aprile 1989.
Esponeva di essere fallito in estensione del fallimento della società in nome collettivo, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nell’anno 1992, società debitrice dei contributi per cui eccepiva la prescrizione del credito e la sua insussistenza della pretesa
Il Tribunale prima e la Corte di appello di Brescia poi rigettavano la domanda.
In particolare la Corte territoriale rilevava che la mancata impugnazione della cartella da parte della società, cartella regolarmente notificata in data 23.12.2006, determinava la definitività del credito dell’INPS e che, in ogni caso, tale credito non era mai stato contestato dalla SNC.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per Cassazione deducendo tra l’altro l’intervenuta prescrizione del credito.
In particolare contestava l’effetto sospensivo del termine di prescrizione in quanto la domanda depositata era priva di certificazione del deposito in Cancelleria e non vi era prova della intervenuta ammissione al passivo, sicchè poteva al più riconoscersi un effetto interruttivo istantaneo (e non la permanenza della interruzione nel corso della procedura), con conseguente maturazione del termine di prescrizione.
Sul punto, la Corte ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale, senza affatto condizionare detti effetti al successivo provvedimento di ammissione. Conf. /; sez. lav., 18/04/2001, n. 5658: ” In applicazione poi degli artt. 2943 e 2945 c.c. e L. Fall., art. 94, la costante giurisprudenza ritiene che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, come una qualsiasi altra domanda giudiziale, comporti la interruzione della prescrizione, anche nei confronti dei coobbligati in solido del fallito, con effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale (Cass. 8 aprile 1992, n, 4304, Cass. 7 aprile 1993, n. 2449)”.
La disciplina degli artt. 2943 e 2945 c.c., richiamata dalla L. Fall., collega del resto l’effetto interruttivo della prescrizione alla notifica della domanda e la sua permanenza alla pendenza della lite e non già all’accoglimento della stessa domanda.
Alla luce di ciò la Corte ha rigettato il ricorso con condanna alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PRESCRIZIONE: LA DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DETERMINA INTERRUZIONE PERMANENTE
L’EFFETTO SI ESTENDE A TUTTI I CONDEBITORI SOLIDALI
Sentenza | Corte di cassazione | 17.07.2014 | n.16408
FALLIMENTO – DEPOSITO DOMANDA DI AMMISSIONE – INTERRUZIONE PERMANENTE DELLA PRESCRIZIONE
– Cassazione civile, sezione prima – 08 Aprile 1992 – n° 4304
http://www.expartecreditoris.it/provvedimento.php?id=246&%3Bcatid=3
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