Il ricorso per cassazione richiede una esposizione tale da garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata per cui il ricorrente deve fornire un iter processuale in modo intellegibile, la cui mancanza comporta la declaratoria di inammissibilità.
La proposizione dell’impugnazione basata su censure insostenibili, in contrasto con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista, comporta ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma equitativamente determinata in dispositivo.
Corte di Cassazione, sez.VI, Pres. Frasca – Rel. Tasca n. 27746 del 19.09.2017
IL CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 96 CODICE DI PROCEDURA CIVILE – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
PRIMO COMMA Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
SECONDO COMMA Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
TERZO COMMA In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
REPUBBLICA ITALIA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE III
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DOTT. RAFFAELE FRASCA
DOTT. ENZO VINCENTI
DNIT: MARCO ROSSETTI – CONSIGLIERE
DOTT. AUGUSTO TATANGELO
DOTT. ANTONELLA PELLECCHIA – CONSIGLIERE –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso OMISSIS/2016 proposto da:
DEBITORE
– RICORRENTE –
contro
ENTE PREVIDENZIALE
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 780/2016 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a QUATTRO MOTIVI, DEBITORE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini, in data 31 maggio 2016, che ne ha rigettato l’opposizione (qualificata come agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso i pignoramenti presso terzi (ovvero presso la BANCA, che presso la BANCO) eseguiti dalla ENTE PREVIDENZIALE, ciascuno per euro 12.999,45;
che resiste con controricorso la ENTE PREVIDENZIALE;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori di entrambe le parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale sia il ricorrente, la società controricorrente, hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato, preliminarmente, che – come rileva il Collegio ad integrazione delle condivise indicazioni della proposta del relatore – il ricorso si palesa inammissibile per mancato rispetto del requisito della esposizione sommaria dei fatti, di cui all’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che richiede una esposizione tale da garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 11653/2006);
che, nella specie, detta esigenza di chiarezza e completezza (che, sebbene onere non surrogabile
impugnata, neppure da questa si consegue) non è affatto soddisfatta dal ricorso, che, mancando di fornire contezza intelligibile del reale sviluppo dell’iter processuale, fa dapprima riferimento ad una controversia introdotta con atto di citazione nell’aprile 2013 (al fine di conseguire “la nullità, l’illegittimità, l’improcedibilità dei pignoramenti eseguiti a carico del ricorrente“) e, poi, ad un giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. introdotto nell’ottobre 2012;
che, in ogni caso, in relazione ai singoli motivi di ricorso, si osserva:
- a) con il PRIMO MEZZO è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa applicazione degli artt. 7 della legge n. 890 del 1982 e 36, commi quater e quinquies, del d.l. n. 248 del 2007, avendo Tribunale fatto erroneamente applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 890 del 1982 e, quindi, omesso di rilevare che la ENTE PREVIDENZIALE non aveva provveduto all’invio della seconda raccomandata in mancanza di consegna dell’atto al destinatario, non essendovi prova in atti del relativo cedolino di spedizione, né del relativo avviso di ricevimento.
a.1) il motivo è inammissibile, giacché il ricorrente non individua, né quindi censura specificamente, il presupposto di fatto da cui muove il Tribunale nell’applicazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982, ossia l’attestazione dell’agente postale (assistita da fede privilegiata) della “mancata consegna del plico raccomandato per temporanea assenza del destinatario”, che costituisce ipotesi correttamente ricondotta dallo stesso giudice del merito alla predetta norma (e non già all’art. 7 della medesima legge, evocato dal ricorrente). Di qui, anche la conseguente corretta applicazione — da parte del Tribunale — del principio per cui la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale (tra le altre, Cass. n. 26088/2015), ciò di cui dà contezza la sentenza impugnata in questa sede (cfr. p. 5 della sentenza del Tribunale), esibendo un puntuale accertamento di fatto che neppure è stato oggetto di idonea doglianza ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., con l’evidenziazione, puntuale, del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso (insistendo il ricorrente in una non consentita rivisitazione delle emergenze istruttorie — esaminate dallo stesso giudice del merito — in ordine all’iter notificatorio);
- b) con il SECONDO MEZZO è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione di legge “sotto il profilo dell’erronea qualificazione” dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avendo il Tribunale, in ogni caso, errato a ritenere tardiva una tale opposizione, essendo essa stata proposta con ricorso depositato il 1° ottobre 2012 a fronte del primo atto di esecuzione del 26 luglio 2012;
b.1.) il motivo è inammissibile [prima ancora che manifestamente infondato nel censurare la qualificazione dell’opposizione come agli atti esecutivi, attenendo questa all’ipotesi, resa palese dallo stesso art. 617 cod. proc. civ., di opposizione relativa alla notificazione dell’atto di precetto, ritenuta nulla per contrarietà al paradigma legale cui la stessa avrebbe dovuto conformarsi (quale censura, quest’ultima, venuta meno a seguito dello scrutinio del primo motivo di ricorso)], giacché, là dove si duole della affermata tardività dell’opposizione, non solo manca di specificare i contenuti degli atti processuali su cui si fonda e di fornirne idonea localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ma anche: a) perché ignora (e, dunque, non impugna direttamente) l’accertamento di fatto su cui si fonda la sentenza impugnata (ossia che il ricorso in opposizione è stato depositato 2 ottobre 2012 e non il 1 ottobre 2012, bensì il successivo 9 ottobre); b) perché, in ogni caso, manca di impugnare la (comunque corretta) ratio decidendi inerente alla inapplicabilità della sospensione feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge n. 742/1969 e 92 del r.d. n. 12/1941 (da cui la tardività dell’opposizione anche se proposta il 1° ottobre 2012);
c).con il TERZO MEZZO è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge “sotto il profilo dell’omessa applicazione della norma regolatrice, idonea al caso concreto, l’art. 483 c.p.c.”, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto ammissibili due distinti pignoramenti presso terzi per la “doppia somma di euro 12.999,45“, a fronte di un credito di euro 9.187,56;
c.1.) il motivo, prima ancora che manifestamente infondato (in quanto il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea – ossia mobili, crediti e immobili -, con l’unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l’effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis Cass. n. 11360/2006), è inammissibile, giacché, a seguito dello scrutinio del secondo motivo, è divenuta definitiva la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla tardività dell’opposizione agli esecutivi, non potendo quindi la censura in esame, anche se in ipotesi fosse stata fondata, condurre alla cassazione della sentenza medesima (tra le tante, Cass n. 2108/2012);
- d) con il QUARTO MEZZO è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., per aver il Tribunale immotivamente ritenuto, ai fini della condanna per responsabilità aggravata (euro 1.000,00, ai sensi del primo comma dell’art. 96 citato) “la manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte da parte attrice“;
d.1) il motivo è inammissibile, giacché non deduce affatto un error in iudicando della sentenza impugnata, ma un vizio di carente motivazione, che, peraltro, è ben lungi dal potersi ravvisare, stante la congruenza dell’assunto sopra trascritto e l’intero impianto motivazione della decisione, volta ad evidenziare l’inconsistenza dell’opposizione del DEBITORE;
che la memoria depositata dal ricorrente non è in grado di scalfire i rilievi che precedono, risultando, poi, inammissibile là dove si presenta non già illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle ragioni di censura;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni innanzi evidenziate, che palesano una proposizione dell’impugnazione basata su censure insostenibili, in contrasto con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (tra le altre, Cass. n. 19285/2016, Cass. n. 20732/2016), comporta, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma equitativamente determinata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge;
condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di curo 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre 2017.
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