Nota di commento a cura dell’Avv. Antonio Ferraguto del foro di Milano
Al fine di verificare il rispetto del tasso soglia è necessario attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, in quanto per confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, esigenze logiche e metodologiche, impongono di raffrontare grandezze omogenee.
Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi, con la sentenza n.11541 del 15.11.2017, con la quale è stato ribadito che ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura è infondata la pretesa di determinare il TEG sulla base di formule di calcolo diverse rispetto a quelle contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
E accaduto che un correntista aveva convenuto in giudizio una Banca per domandare l’accertamento della pretesa applicazione di interessi usurari al contratto di conto corrente, fondando le proprie pretese su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte che ricalcolava il TEG applicato dalla Banca utilizzando una formula diversa rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
Il Tribunale ha respinto le domande attoree, aderendo all’ orientamento giurisprudenziale secondo cui per il calcolo del TEG occorre tener conto delle Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti, riconoscendo alle Istruzioni della Banca d’Italia valore di norma tecniche autorizzate.
In proposito, il Tribunale ha innanzitutto precisato che “Tali istruzioni trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta a livello di norme primarie, dalla legge 108/1999, che tra l’altro ha modificato l’art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge n. 108/1999, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. aumentato della metà. Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministero del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia. Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996 hanno sempre demandato alla Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevanti, all’art. 3 hanno sempre disposto a partire dal primo d.m. 22(3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fin edi verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia.”
In ragione di tali premesse il Tribunale di Milano ha, dunque, ribadito che “E’ quindi coerente con l’ordinamento bancario e con l’incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d’Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobale al fine di determinare il valore medio…”, traendone la conclusione che “le Istruzioni della Banca d’Italia rispondono, in primo luogo, alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura”.
Pertanto, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina anti-usura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto e non rispondente all’effettività del rapporto poiché la Banca nel determinare le condizioni contrattuali ai fini del rispetto della soglia di usura è obbligata al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia.
Sulla scorta di tali considerazioni il Giudice ha rigettato integralmente la domanda di parte attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: CRITERI DI COERENZA LOGICA IMPONGONO DI SEGUIRE FORMULA DI CALCOLO DELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
L’USO DI UN CRITERIO DI VERIFICA DIVERSO È INIQUO E SCIENTIFICAMENTE INATTENDIBILE PER DISOMOGENEITÀ DEI DATI DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi | 27.05.2017 | n.633
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO VINCOLANTI IN QUANTO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
TEGM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE COSTITUISCE PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI FINI VERIFICA RISPETTO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 20.05.2017 | n.780
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
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