Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Giunti del foro di Firenze
La ratio della condanna punitiva ex art. 96.co. III c.p.c. si ricollega alla necessità di responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo o carico dei magistrati e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione, mosse da ragioni serie e, spesso, impellenti o urgenti necessità, nonché agli interessi pubblici primari dello Stato Comunità che la giurisdizione rappresenta.
La condanna per temerarietà prescinde da una richiesta di parte, in quanto può effettuarsi d’ufficio senza soggiacere a limite nella determinazione dell’importo della condanna e senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito.
Nel contratto di Interest Rate Swap l’eventuale sbilanciamento delle alee, ossia della sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca, non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità, a patto che ciascuna delle due parti si assuma un grado (anche sbilanciato) di rischio; a contrario l’eventuale nullità sussiste solo qualora il contratto sia sin dall’origine strutturato in modo tale che il rischio gravi solo su una parte e non anche sull’altra (alea unilaterale). In tal caso, la carenza dell’alea determina la nullità del contratto per mancanza di causa, perché alla promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a conseguire vantaggi corrisponde la promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a subire solo sacrifici.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Pres. Monteverde – Rel. Zazzeri con la sentenza n. 4879 del 09.05.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in giudizio una Banca ed eccependo la nullità del contratti di swap per difetto di causa, chiedeva la sospensione dell’ordine di addebito di somme sul proprio conto corrente.
Il Tribunale ha ritenuto di dover escludere la nullità del contratto di swap per insussistenza di cause di illegittimità dello stesso, ritenendo inesistente uno squilibrio tra le parti in termini di differenza tra il valore di mercato e la percentuale prevista in sede negoziale, posto che al momento della conclusione il valore di mercato dell’Euribor era pari ad 1,51% mentre la percentuale applicata dalla banca era pari ad 2,94%”; ragion per cui il contratto doveva considerarsi espressione di un’appropriata analisi tanto nel merito quanto in sede tecnica.
In particolare, i giudici fiorentini hanno osservato che nel caso in cui in un contratto di swap si rilevi uno sbilanciamento iniziale fra il differenziale a favore della banca comportante il superamento o meno del limite prefissato negozialmente, deve ritenersi nullo per mancata di causa concreta ai sensi dell’art. 1418 c.c. solo se al momento della sottoscrizione presenta un flusso negativo, ovvero quando sussiste uno squilibrio tra le parti rappresentato dalla differenza tra il valore di mercato e la percentuale prevista in sede negoziale, posto che la carenza dell’alea determina la nullità del contratto per mancanza di causa, perché alla promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a conseguire vantaggi corrisponde la promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a subire solo sacrifici.
Per maggiore chiarezza espositiva, il Tribunale ha argomentato nel chiarire che l’eventuale sbilanciamento delle alee che si riscontra nei contratti di swap, quale sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca, non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità, qualora ciascuna delle due parti si assuma un grado di rischio, a contrario si ravviserebbe un’ipotesi di nullità se tale contratto sia ab origine strutturato in modo tale che il rischio gravi solo su una parte e non anche sull’altra;
Del resto, in tal senso i Giudicanti hanno enunciato che la carenza dell’alea determina la nullità del contratto per mancanza di causa, perché alla promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a conseguire vantaggi corrisponde la promessa di pagamento di un soggetto che è destinato a subire solo sacrifici.
Inoltre, il Tribunale, considerando la natura meramente esplorativa del reclamo proposto, avente lo scopo manifesto di conseguire un indubbio vantaggio derivante dal mantenere sub iudice il rapporto controverso, ha ritenuto opportuno ricollegarsi all’art.96, co. II, c.p.c. spiegando che la ratio di tale condanna punitiva si ricollega alla necessità di responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo o carico dei magistrati e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione, mosse da ragioni serie e, spesso, impellenti o urgenti necessità, nonché agli interessi pubblici primari dello Stato Comunità che la giurisdizione rappresenta
Su tale importante questione, i Giudicanti hanno, inoltre, osservato che la condanna per temerarietà prescinde da una richiesta di parte, in quanto ben potrebbe effettuarsi d’ufficio senza soggiacere a limite nella determinazione dell’importo della condanna e senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto dalla società attrice, condannadola non solo al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta, bensì all’ulteriore importo ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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