Per valutare la sussistenza dell’usura è necessario conformarsi alle prescrizioni della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG, le quali fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG e gli stessi decreti ministeriali recanti le tabelle dei tassi medi rilevati trimestralmente si sono attenuti a tali indicazioni; solo con l’art. 2 bis d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009), è stato espressamente stabilito che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell’usura, ed in recepimento di ciò la Banca d’Italia ha poi emanato nell’agosto 2009 nuove istruzioni in materia, disponendo che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nel calcolo del TEG.
Da ciò discende che la commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010;
L’art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Tribunale di Roma, Dott. Guido Romano, sentenza n. 20072 del 24.10.2017
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: IRRILEVANTE LA CMS SINO AL 1 GENNAIO 2010
E’ NECESSARIO PROCEDERE AD UN APPREZZAMENTO DI ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko | 14.03.2017 | n.720
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-cms-sino-al-1-gennaio-2010
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: CMS ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG FINO ALLA L. 2/09
OCCORRE SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA TEMPO PER TEMPO VIGENTI CIRCA RILEVAZIONE TEG
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo | 10.02.2017 | n.205
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-cms-esclusa-dal-calcolo-del-teg-alla-l-209
USURA: LA CMS ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PRIMA DEL 2010
LA L. N. 2/2009 NON È NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, MA DISPOSIZIONE DALLA PORTATA INNOVATIVA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 04.01.2017 | n.99
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-esclusa-dal-computo-del-teg-del-2010
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno