La verifica di usurarietà degli interessi moratori deve disporsi al momento in cui la mora, per fatto imputabile al debitore si verifica, in quanto la medesima non può essere originaria, dato che nel momento di stipulazione del contratto, per definizione non può verificarsi allorché l’obbligazione restitutoria del debitore che parte solo successivamente ed eventualmente non è ancora esigibile.
In termini di usura originaria in relazione al tasso moratorio può ipotizzarsi la nullità parziale del contratto per la parte che travolge la clausola della mora ma non anche quella del tasso corrispettivo, dal momento che le due clausole sono del tutto autonome, fra loro alternative e incompatibili: il tasso corrispettivo si applica per l’adempimento dell’obbligo, il tasso moratorio per il suo contrario l’inadempimento.
Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca sentenza n. 3176 del 14.06.2017.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015
promossa
da:
MUTUATARI
ATTORI
Contro
BANCA MUTUANTE SPA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E’ documentata la stipulazione di un mutuo fondiario in data 11.10.1999 da parte degli attori con OMISSIS (rapporto in cui è poi subentrata la Banca convenuta), dell’importo di lire 220.000.000 al tasso mensile dello 0,3583, poi da modificarsi a partire dall’11.11.2004. Secondo la clausola n. 4 dell’Allegato A, veniva previsto un tasso moratorio del 7,50%. Nel 1999 il tasso soglia usura era del 7,35%. Di qui l’assunta usurarietà originaria del tasso, la domanda di accertamento della conseguente gratuità dello stesso ai sensi dell’art. 1815, 2° co. e la domanda di restituzione di quanto versato a titolo di interessi.
La Banca convenuta, costituendosi, ha integralmente contestato l’avversa prospettazione.
Esperiti gli incombenti ex art.183 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza spendita di attività istruttoria e chiamata all’udienza odierna per discussione orale.
La domanda è manifestamente infondata.
Il tasso soglia è rilevato (o, comunque, era rilevato all’epoca di stipulazione del mutuo) in relazione ai tassi corrispettivi, non ai tassi moratori.
L’usurarietà, con riferimento al moratorio, dovrebbe essere verificato in concreto al momento in cui la mora, per fatto imputabile al debitore si verifica; non può essere originaria, per il fatto che nel momento di stipulazione del contratto, per definizione non può verificarsi, non essendo ancora esigibile l’obbligazione restitutoria del debitore che parte successivamente, mentre al momento della stipulazione è il mutuante ad erogare la provvista finanziata.
Anche a ragionare in termini di usurarietà originaria in relazione al tasso moratorio, evidentemente la nullità del contratto non potrebbe essere che parziale, ovvero travolgere la clausola della mora, non quella del tasso corrispettivo, dal momento che le due clausole sono del tutto autonome, fra loro alternative e incompatibili: il tasso corrispettivo si applica per l’adempimento dell’obbligo, il tasso moratorio per il suo contrario (l’inadempimento).
Nel caso di specie, allora, non vi sarebbe nessuna pronuncia di accertamento e condanna alla restituzione di quanto pagato a titolo di mora, perché non solo non è provato, ma neppure è allegato che sia stato corrisposto alcunché a tale titolo. Non vi è neppure interesse concreto ed attuale ad una pronunzia di nullità, proprio per quanto poc’anzi osservato; nulla vieta un eventuale, futuro accertamento di usurarietà sopravvenuta in relazione al tasso di mora in concreto applicato ove i presupposti per la mora si verificassero. Ipotesi non prospettata e, per quanto allegato, non configuratasi.
La domanda va pertanto respinta.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, secondo valori medi del pertinente scaglione di legge (DM 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte attrice nei confronti della convenuta;
- condanna altresì gli attori, in solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 13430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Torino, 14 giugno 2017
Il Giudice
Dott. Bruno Conca
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