Le Istruzioni della Banca d’Italia, benchè non comprese nell’elenco delle fonti di cui all’art. 1 delle preleggi, non possono essere qualificate come mere circolari, ciò in quanto esse trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura, rispondendo all’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Dunque, seppur vero che il Giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto, è evidente che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del T.E.G. applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un T.E.G. calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un T.E.G.M. calcolato con una differente modalità, ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Tribunale di Milano, Dott. Giacomo Rota, sentenza n. 10521 del 19.10.2017
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO VALORE DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI PER L’INTERPRETE FINO A VIOLAZIONE DI LEGGE O ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ TECNICA RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 13.09.2017 | n.4304
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO VINCOLANTI IN QUANTO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
TEGM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE COSTITUISCE PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI FINI VERIFICA RISPETTO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 20.05.2017 | n.780
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO VINCOLANTI IN QUANTO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
TEGM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE COSTITUISCE PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI FINI VERIFICA RISPETTO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 20.05.2017 | n.780
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
VI Sezione Civile
in persona del Giudice monocratico dott. Giacomo Rota, ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
da
SOCIETA’ CORRENTISTA
– attrice –
contro
BANCA
– convenuta –
Oggetto: accertamento dell’usura in un contratto di conto corrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L’attrice SOCIETA’ CORRENTISTA, sul presupposto di avere contratto in data 17.07.2008 un’apertura di credito in conto corrente n. omissis con la BANCA per l’importo di Euro 70.000,00 poi ridotto ad Euro 35.000,00, ha, sulla base della perizia econometrica prodotta agli atti (doc. n. 2 fascicolo parte attrice), rilevato che la predetta apertura di credito in conto corrente aveva previsto ed applicato ai propri danni tassi usurari per il periodo che andava dal primo trimestre dell’anno 2009 sino al quarto trimestre dell’anno 2014 e, di conseguenza, ha evocato il giudizio la banca al fine di chiederne la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, oneri, e spese per il complessivo importo di Euro 29.528,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si è costituita in giudizio la BANCA contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande della società attrice;
Indi, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito di discussione orale in data odierna.
Questi i fatti di causa, ritiene il Tribunale che le domande azionate dalla SOCIETA’ CORRENTISTA avverso la BANCA siano da disattendere per i motivi di seguito indicati.
Come detto, la SOCIETA’ CORRENTISTA ha lamentato l’applicazione di tassi di interessi usurari per il periodo che andava dal primo trimestre dell’anno 2009 sino al quarto trimestre dell’ano 2014 avendo fondato tale assunto sulla consulenza tecnica stragiudiziale prodotto agli atti di causa: per la verità la predetta consulenza ha individuato, alle pagine 10 e 11 dell’elaborato peritale, l’esistenza di usura oggettiva unicamente per il secondo, terzo e quarto trimestre del 2010 e per il primo trimestre del 2011.
Tale relazione, però, per la determinazione del T.E.G. applicato dalla Banca sul rapporto in questione, ha utilizzato un duplice criterio basato il primo sulla formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia, pervenendo alla conclusione di inesistenza di usura oggettiva.
La natura e l’efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare, alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte di cassazione (Vedi ad esempio le sentenze della Cassazione penale n. 12028/2010 e n. 46669/2011), hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge.
Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono comprese nell’elenco delle fonti di cui all’art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.
In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della Banca d’Italia sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l’art. 4 T.U.B. prevede in via generale che la Banca d’Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari: si pensi ad esempio alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi; non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla regolazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.
Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l’altro modificato l’art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall’art. 8, decreto-legge n. 70/2011 convertito nella legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
Inoltre, i vari decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
E’ quindi coerente con l’ordinamento bancario e con l’incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d’Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del T.E.G., attesa l’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando, occorre confrontare il T.E.G. applicato da una banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un T.E.G. calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un T.E.G.M. calcolato con una differente modalità, ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il T.E.G. al tasso soglia, appare miope l’intento di chi opera al fine di innalzare il valore del T.E.G. – ad esempio computando oneri non connessi all’erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato più elevato – giacché in realtà l’aumento del T.E.G. a livello di sistema comporta anche l’aumento del tasso soglia, con l’effetto di ridurre l’efficacia anti-usura della normativa.
Si consideri, ancora, che il D.M. 1/7/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di affidamento fondi: il Legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all’organo tecnico per assicurare la conformità alla nuova legge delle Istruzioni in parola, senza peraltro disporre alcunché in ordine alla formula già adottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del T.E.G..
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura.
In conclusione, quindi, è vero che il Giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto, ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del T.E.G. applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Evidente è altresì il fatto che il calcolo del T.E.G. operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Nel merito, la questione del computo nel T.E.G. delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità: in particolare il fatto di non aver semplicemente sommato, per i rapporti di conto corrente, gli oneri applicati alla misura percentuale dell’interesse debitore è giustificato dalla diversità con cui si calcolano dette competenze; infatti mentre gli oneri sono semplicemente annotati in conto nella loro misura assoluta, gli interessi sono invece calcolati giorno per giorno sulla base dei numeri debitori. Inoltre il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull’anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre – ad esempio quelle di istruttoria fido – possano comportare un improprio innalzamento del T.E.G.M. e quindi del tasso soglia. Ragionevole appare anche la scelta di rapportare detti oneri all’importo del fido accordato, giacché è quello l’importo del credito concesso, cui fa espresso riferimento il citato art. 644 c.p., indipendentemente dall’utilizzato.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base della diversa formula indicata nella perizia di parte attrice e quindi l’allegazione della parte risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Non è emerso agli atti di causa poi nessun elemento tale da fondare la sussistenza di usura soggettiva, non avendo la parte attrice dato prova della verificazione di asserite condizioni di difficoltà economiche o finanziarie che, al contrario, non sono emerse nella presente sede. In definitiva alcuna nullità prospettata dall’attrice SOCIETA’ CORRENTISTA è stata accertata né alcun indebito è stato corrisposto da quest’ultima che, pertanto, nulla ha a che pretendere dalla banca convenuta.
Consegue il rigetto delle domande di parte attrice SOCIETA’ CORRENTISTA e la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q. M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande azionate dall’attrice s.r.l. SOCIETA’ CORRENTISTA;
2) Condanna l’attrice SOCIETA’ CORRENTISTA al pagamento, a favore della BANCA, delle spese di lite liquidate in Euro 2.100,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 19 ottobre 2017
Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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