Non è condivisibile la tesi secondo cui la pattuizione di un tasso di mora usurario determinerebbe comunque la nullità anche della clausola relativa agli interessi corrispettivi, allorché le due clausole hanno funzioni ben distinte e sono destinate a trovare applicazione in casi diversi: il tasso corrispettivo in caso di regolare adempimento da parte del mutuatario; il tasso di mora in caso di ritardo nell’adempimento. Di conseguenza, l’eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora comporta, ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c., che non saranno dovuti interessi di mora, ma non rende inefficace anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi, se questa è di per sé legittima.
Tribunale di Udine, Dott. Andrea Zuliani sentenza n. 1396 del 14.11.2017.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI UNITAMENTE ALL’ART. 1224, CC LASCIA INTATTA L’OPERATIVITÀ DEI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano | 17.10.2014 |
USURA: LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI NON SI ESTENDE A QUELLI CORRISPETTIVI
LA SOGLIA DI MORA USURA SI CALCOLA AUMENTANDO LA MORA MEDIA RILEVATA DALLA BANCA D’ITALIA DI UN DELTA DEL 2,10 %
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1315
USURA: LA NULLITÀ DEL TASSO DI MORA NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI LECITAMENTE PATTUITI
LA SOGLIA ANTIUSURA DEI MORATORI VA AUMENTATA DEL 2,1% RISPETTO A QUELLA CLASSICA DEGLI ONERI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Bologna, G.I. Dott.ssa Manuela Velotti | 24.02.2016 | n.516
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
II SEZIONE CIVLE
Successivamente oggi 14.11.2017, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, Dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° OMISSIS/2017 R.A.C.C., promossa da
– MUTUATARIO
contro
– BANCA SPA
avente ad oggetto: contratto di mutuo
sono comparsi: per parte attrice, l’avvocato OMISSIS; per parte convenuta, l’avvocato OMISSIS, in sostituzione dell’avvocato OMISSIS. Sono altresì presenti la dott.ssa OMISSIS e la dott.ssa OMISSIS, affidate al giudice ai sensi dell’art. 73, D.L. n° 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n° 98 del 2013.
Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in video scrittura e provvede poi all’invio in cancelleria per via telematica, tramite consolle del magistrato.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L’avvocato OMISSIS precisa le conclusioni come segue: “Come in citazione, anche in via istruttoria.”
L’avvocato OMISSIS così conclude: “Come in comparsa di risposta. In via istruttoria: come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 3, c.p.c.“. Entrambi i difensori si rimettono per la liquidazione delle spese.
Le parti discutono la causa oralmente, dopo di che il giudice si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
MUTUATARIO e BANCA SPA stipularono in data 6.10.2004 un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di € 115.000 della durata di venticinque anni, pattuendo un tasso di interesse corrispettivo variabile “pari alla quotazione dell’Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di 1,75 punti in ragione di anno”; il tasso di mora è stato pattuito in 2 punti percentuali in più del tasso corrispettivo. Nel presente processo l’attore chiede l’accertamento della gratuità del contratto di mutuo per effetto della pattuizione di interessi usurari (art. 1815, comma 2°, c.c.) e la condanna della banca alla restituzione di tutto quanto percepito a titolo di interessi. In via subordinata l’attore chiede l’accertamento della nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso effettivo di interesse e la condanna della convenuta al pagamento del differenziale tra interessi applicati e interessi calcolati in base ai tassi sostitutivi dell’art. 117 T.U.B. o dell’art.1284 c.c. BANCA SPA chiede il rigetto delle domande, contestandone la fondatezza sotto ogni profilo.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali, non essendo stata accolta la richiesta di parte attrice di disporre C.T.U. contabile.
Le domande degli attori sono infondate, nei termini di seguito precisati.
È del tutto pacifico che il tasso corrispettivo pattuito nel mutuo ipotecario oggetto di causa era inferiore alla soglia antiusura vigente al momento della stipulazione del contratto. Non è stato specificamente contestato che il tasso di mora convenuto era, in quanto tale, superiore a quella soglia. Infine, non è oggetto di accertamento — perché non allegata e non strettamente pertinente all’oggetto della domanda — la circostanza che il mutuatario abbia effettivamente mai pagato interessi di mora in esecuzione del contratto di mutuo.
Ciò posto, la domanda di parte attrice volta ad ottenere l’accertamento della gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c. è basata sulla considerazione che il solo tasso contrattuale di mora è superiore alla soglia antiusura.
Va premesso che si condivide l’assunto secondo cui anche il tasso pattuito per la mora è sindacabile sulla scorta della normativa antiusura e il superamento della soglia antiusura comporta l’inapplicabilità della relativa clausola. Ritenere che gli interessi moratori siano esclusi dall’applicazione delle soglie antiusura, oltre che contrario all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 9.1.2013, n° 350), sarebbe contrario alla ratio e allo spirito della legge (n° 108 del 1996), che mira a reprimere atteggiamenti prevaricatori che quasi sempre vengono posti in essere proprio nei confronti di soggetti che sono già inadempienti all’obbligo di restituire finanziamenti ricevuti. Né si può pensare, per lo stesso motivo, che per i tassi moratori debbano valere soglie diverse e più alte rispetto a quelle determinate per gli interessi corrispettivi (quantunque ciò ponga problemi di certezza del diritto con riferimento al fatto che- i tassi moratori, che per prassi bancaria consolidata sono più alti di quelli corrispettivi, non sono oggetto di rilevazione da parte della Banca d’Italia, con conseguente diffusa opinione — per quanto errata — che le soglie antiusura determinate sulla base di quelle rilevazioni non li riguardino).
Non è condivisibile, invece, la tesi secondo cui la pattuizione di un tasso di mora usurario determinerebbe comunque la nullità anche della clausola relativa agli interessi corrispettivi. Infatti, le due clausole hanno funzioni ben distinte e sono destinate a trovare applicazione in casi diversi: il tasso corrispettivo in caso di regolare adempimento da parte del mutuatario; il tasso di mora in caso di ritardo nell’adempimento. Di conseguenza, l’eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora comporta, ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c., che non saranno dovuti interessi di mora, ma non rende inefficace anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi, se questa è di per sé legittima.
Nel caso di specie, si deve convenire che la clausola del mutuo ipotecario relativa agli interessi di mora viola la normativa antiusura. Infatti, il tasso di mora nominale (5,95%: v. art. 5 del contratto, doc. n° 1 di parte attrice) è di per sé superiore allo soglia antiusura (5,76%: v. doc. n° 8 di parte attrice) e, lo si ribadisce, la soglia antiusura per il tasso di mora non può che essere la medesima prevista in termini generali per quel tipo di finanziamento, non potendosi accettare la tesi che sia legittimo un tasso superiore proprio nel momento in cui il debitore si trova in difficoltà ad estinguere il debito.
Tuttavia, nel presente processo, parte attrice non ha allegato di avere pagato interessi di mora e, soprattutto, non ha domandato l’accertamento della nullità della clausola relativa alla determinazione del solo interesse di mora, motivo per cui la domanda, così come proposta (ovverosia in quanto volta ad accertare la gratuità del mutuo e ad ottenere la condanna della banca alla restituzione di tutto quanto versato a titolo di interessi, pur trattandosi esclusivamente di interessi corrispettivi), non può essere accolta.
Del pari infondata è la domanda subordinata volta ad ottenere l’accertamento della nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi. L’attore sostiene che l’indicatore sintetico del costo (ISC) dichiarato nel contratto (4,05436%) non sarebbe corrispondente al costo effettivo del finanziamento e ciò per effetto dell’utilizzo del sistema di ammortamento c.d. alla francese, che avrebbe determinato un aggravio del debito a titolo di interessi. Sennonché, l’art. 117 T.U.B. richiede che il contratto scritto indichi il “tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” e tale indicazione è sicuramente contenuta negli artt. 5 e 7 del contratto di mutuo per cui è causa e nel relativo documento di sintesi (doc. n° 1 di parte attrice). Se poi — accedendo per ipotesi all’impostazione dell’attore — si dovesse ritenere che il tasso effettivamente praticato non corrisponda esattamente all’indice di costo indicato, non si tratterebbe comunque di omessa indicazione dei costi nel contratto (ipotesi sanzionata dall’art. 117 con la nullità), bensì di indicazione meramente errata oppure di esecuzione del contratto non conforme al suo contenuto.
Nonostante il dispositivo sia di integrale rigetto delle domande, nella riscontrata usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora si ravvisa una latente soccombenza parziale di parte convenuta che giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, con condanna dell’attrice al pagamento della restante metà, come liquidata in dispositivo.
Inoltre, parte convenuta, che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva (v. doc. n° 4 di parte attrice), deve essere condannata “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (€ 518), ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, decreto legislativo n° 28 del 2010, come modificato dall’art. 84, comma 2, del decreto legge n° 69 del 2013 e applicabile decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 9.8.2013 n° 98.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. (Cass. 10.11.2004, n° 21367).
P.Q. M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:
1.respinge le domande di parte attrice, perché infondate;
2.condanna MUTUATRAIO al pagamento, in favore di BANCA SPA, della metà delle spese di lite, quota che liquida — d’ufficio, in mancanza di nota — in risultanti € 2.875, di cui € 2.500 per compensi ed € 375 per rimborso forfettario, dichiarando compensata la restante metà;
3.condanna BANCA SPA al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di € 518, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
4.dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege;
5.manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l’inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Andrea Zuliani
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno