Ai sensi dell’art. 1304 c.c. la transazione stipulata dal creditore solo con alcuni debitori in solido non libera gli altri ma anzi non ha effetto se gli stessi non dichiarano di volersene avvalere, peraltro, il fatto che la banca abbia adoperato nella proposta transattiva la dicitura “ai suoi coobbligati” utilizzando il plurale, allorquando la proposta proveniva solo dal debitore principale e da un solo coobbligato, piuttosto che quella più corretta “e dal suo coobbligato”, non integra una controproposta della Banca, nel senso di obbligarsi a liberare tutti i garanti e non solo il coobbligato espressamente indicato.
Sebbene la mancata informativa da parte di un contraente nell’ambito delle trattative su talune circostanze, può rappresentare la violazione del canone di buona fede ed essere fonte di responsabilità precontrattuale, proprio perché, mediante tale silenzio, si configura una asimmetria informativa delle parti sull’oggetto del contratto o sulle sue conseguenze, nel caso in cui ciascuna parte conosca l’esistenza delle garanzie eventualmente escusse dalla Banca e non menzionate nella proposta transattiva in tal senso non può assurgere a dolo contrattuale il silenzio della Banca circa eventuali escussioni.
Corte d’Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca sentenza n. 2096 del 28.09.2017
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