In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Il correntista, ove venga sollevata dalla Banca eccezione di prescrizione, deve provare che i versamenti effettuati nel corso del rapporto non integrano pagamenti e non hanno, quindi, funzione solutoria.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese Rel. Falabella con la sentenza n. 24948 del 23.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società in liquidazione conveniva in giudizio una Banca ed in riferimento al contratto di conto corrente stipulato tra le parti, otteneva dal Giudicante di prime cure pronuncia di condanna in danno dell’Istituto creditizio, avente ad oggetto restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi non dovuti.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso l’ulteriore sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello precedentemente adita la medesima BANCA promuoveva ricorso per Cassazione con una serie di articolati motivi, dolendosi, in particolare, del fatto che il Giudicante aveva riversato sulla banca l’onere di provare la natura solutoria delle rimesse oggetto dell’eccezione di prescrizione formulata in primo grado, ottenendo tuttavia una pronuncia di condanna, in luogo di una pronuncia di rigetto, stante l’insufficienza della documentazione prodotta dalla società correntista al fine di ricostruire l’esistenza dell’ammontare asseritamente indebito.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il suindicato motivo di doglianza per cui ha dichiarato assorbiti i restanti, ed ha osservato discostandosi dalla pronuncia del collegio che l’onere probatorio potrebbe sì gravare sulla Banca nel caso in cui la stessa agisca in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, ma qualora sia il correntista ad assumere l’iniziativa giudiziaria, e pertanto, ad agire in ripetizione, chiedendo la condanna della Banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse, ricade su quest’ultimo l’onere di fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi.
Gli Ermellini hanno chiarito che in riferimento ad un contratto di conto corrente, qualora il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito, ed in quanto tale tenuto a fornire la prova tanto degli avvenuti pagamenti quanto della mancanza di una valida causa debendi, rispetto ad essi, è altresì onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Alla luce delle dette argomentazioni la Suprema Corte accoglieva il ricorso, con rinvio alla Corte di appello anche per le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CORRENTISTA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI È PRECLUSO L’ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA, NÉ PUÒ DARSI CORSO A CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, dott. Pietro Carè | 21.07.2015 |
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PROVA DELLA CLAUSOLA NULLA NON ESAURISCE L’ONERE PROBATORIO
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE L’AMMONTARE E L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DI INTERESSI NON DOVUTI
Sentenza | Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti | 19.01.2015 |
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26.05.2015 |
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