L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i quali “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e inoltre l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisce le rilevazioni di Banca d’Italia “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”).
Ebbene, in assenza di rilevazioni specifiche del TEGM per gli interessi moratori da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il vaglio di usurarietà di tale categoria di interessi resta circoscritto alla dimensione soggettiva dell’usura quando si dimostri ai sensi dell’art. 644 c.p. che detti interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Tribunale di Verona, Giudice Giovanna Ciresola sentenza n. 2278 del 26/09/2017
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA ORIGINARIA: INTERESSI MORATORI E PENALE DI ESTINZIONE SONO ESCLUSI DA CALCOLO TASSO SOGLIA
SONO ONERI RISARCITORI IL CUI COSTO ECONOMICO È ESTRANEO ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 19.06.2017 | n.1911
USURA: INTERESSI MORATORI FUORI DAL TAEG
LA DIRETTIVA 2008/48/CE E LA DIRETTIVA 2014/17/UE ESCLUDONO GLI IMPORTI RELATIVI ALL’INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat | 25.02.2016 | n.2481
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-moratori-fuori-dal-taeg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Giovanna Ciresola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. OMISSIS /2014 R.G. promossa da:
SOCIETÀ S.R.L.
ATTORE
contro:
BANCA
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 23/02/2017 da intendersi qui richiamato per relationem.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art.16 del D.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 D.lgs. n. 546 del 1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; si richiama quanto segue, in merito al contenuto degli scritti attorei, secondo cui:
– il mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato dall’attore con la GIÀ BANCA (oggi BANCA) in data 05.09.2006 prevedeva la restituzione della somma capitale erogata di € 1.000.000,00 in n. 120 mesi a decorrere dal 01.10.06 a mezzo rate trimestrali e al tasso di interesse inizialmente pari al 4,85% e quindi indicizzato all’Euribor a 3 mesi, con le modalità precisamente descritte all’art. 5 del contratto. Il tasso di mora era pari al tasso nominale annuo maggiorato di 2 punti e dunque il tasso di mora iniziale era fissato in 6,85 punti percentuali.
Detto finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 22.02.2013, dietro versamento dell’importo residuo di € 441.626,34, comprensivi della commissione per estinzione anticipata per € 8.647,33.
– il tasso suindicato risultava usurario, atteso che considerando il TAN convenuto (4,85%), quello di mora (6,85%) e le spese connesse al credito risultava superato il tasso soglia vigente all’epoca, anche in considerazione della commissione di estinzione anticipata pattuita.
– il tasso moratorio, di per sé considerato, era superiore al tasso soglia;
– da ciò conseguiva l’usurarietà ab origine del contratto, con conseguente nullità della clausola e applicabilità del disposto dell’art. 1815 comma II c.c.
La BANCA convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea affermando, in sintesi:
– la legittimità del contratto di mutuo stante la non cumulabilità degli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine della verifica del superamento della soglia usuraria;
– il fatto che gli interessi corrispettivi in sé considerati risultavano inferiori alla soglia-usura e gli interessi moratori, in sé considerati rivestivano natura di penale per l’inadempimento e, dunque, non erano soggetti alla disciplina degli artt. 644 cp e 1815 c.c., bensì a quella dell’art. 1384 c.c.
La causa veniva istruita con l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.
La CTU dava conto in sintesi del fatto che:
– nel piano di ammortamento alla francese non si realizza alcun effetto anatocistico, atteso che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e perciò l’interesse non è produttivo di nuovo interesse, non venendo mai cumulato al capitale;
– quanto alle contestazioni in punto di usura contrattuale, gli interessi corrispettivi non superavano la soglia usuraria, mentre gli interessi moratori non erano pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia all’epoca della stipula vigente;
– quanto alla contestazioni in punto di usura sopravvenuta, i tassi applicati a ciascuna rata (comprensivi delle spese di istruttoria e di incasso delle rate) non avevano mai condotto al superamento del tasso soglia vigente alle scadenze delle stesse. La conclusione permaneva immutata anche fra i costi ove si fosse presa in considerazione la penale per estinzione anticipata;
– gli interessi di mora corrisposti ammontavano ad € 9,34;
– la Banca aveva applicato spese di incasso rata non pattuite in contratto per complessivi € 101,00.
Va ribadito, come da nota giurisprudenza, costante in questo tribunale, che non è corretto effettuare la sommatoria dei tassi al fine di verificare il superamento o meno della soglia usuraria.
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, come confermato dalla CTU. Pertanto, i primi costituiscono il “corrispettivo” per la messa a disposizione della somma complessiva al mutuatario, mentre i secondi rappresentano una sorta di “penale” per l’eventuale inadempimento.
Proprio la disomogeneità delle due categorie non ne consente la sommatoria, sommatoria che rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatari.
Va premesso poi che non si condivide la tesi secondo cui, ai fini della verifica dell’usurarietà di un rapporto, si debbano considerare tutte le voci a carico, nel caso di specie, del mutuatario (interessi corrispettivi, di mora, penale di estinzione anticipata etc.).
Ciò in primo luogo per la ragioni dianzi enunciata, ovvero per la diversità ontologica e funzionale degli interessi convenzionali corrispettivi rispetto agli interessi moratori.
L’interpretazione condivisibile della norma, di cui all’art. 644, co. 4, c.p., è quella secondo cui, per la determinazione del tasso usurario si tiene conto degli oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito), che abbiano davvero natura “corrispettiva/retributiva” del prestito.
La dizione “remunerazioni a qualsiasi titolo” si riferisce a voci di natura “retributiva” e non sanzionatoria, qual è, invece, l’interesse di mora. In secondo luogo, va sottolineato che l’art. 644 c.p. è norma incriminatrice penale in bianco, e, quindi, anche laddove rinvia alla legge per la determinazione dei tassi oltre ai quali si è sempre in presenza di tassi usurari, è insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 preleggi. Similmente è a dirsi per tutte le disposizioni (ad esempio l’art. 1815 co. 2 c.c.) che richiamano la natura usuraria degli interessi, in quanto presuppongono il richiamo al disposto – di natura penale – di cui all’art. 644 c.p.
Quanto argomentato consente di affermare la legittimità del metodo seguito dalla Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, ivi inclusa la mancata inclusione degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata nel TEG1, perché, quanto ai primi, non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, quanto alla seconda, perché costituisce il corrispettivo di un preciso potere attribuito al mutuatario, ovvero quello di recesso, potere che viene esercitato unilateralmente e discrezionalmente quando la prosecuzione del piano di ammortamento diviene non più di interesse del cliente.
Essa, dunque, non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva e eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati.
Tanto detto, per completezza, si dà conto che comunque l’indagine condotta dal CTU ha escluso che la commissione di estinzione anticipata abbia determinato l’usurarietà sopravvenuta del finanziamento (si rimanda alla CTU a pag. 22).
Nel caso di specie, dunque, ribadito che l’usurarietà non può derivare dalla sommatoria dei tassi corrispettivo e moratorio, che l’interesse corrispettivo è risultato inferiore alla soglia usuraria, che la commissione di estinzione anticipata non va computata nel TEG, rimane da delibare la questione inerente il tasso di interesse moratorio.
Il CTU ha appurato che detto tasso, nel caso di specie, era originariamente pattuito in una misura superiore alla soglia usura pro-tempore vigente.
È noto che gli interessi di mora non vengono presi in considerazione per la determinazione dei TEGM (tassi effettivi globali medi) e in ciò le istruzioni della Banca d’Italia appaiono corrette e rispettose delle norme di legge. Conferma ne sia la disciplina di cui all’art. 2 bis, comma secondo, D.L. 29.11.2008 n.280 (conv. nella L. 2/2009), secondo cui: “2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione [NdR la sottolineatura è della scrivente] a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n.108.”
1 Le istruzioni della Banca d’Italia specificano che non sono inclusi nel calcolo del tasso:
“ gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” e “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
Anche con la comunicazione del 3.7.2013 la Banca d’Italia chiarisce che 4. I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e inoltre l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisce le rilevazioni di Banca d’Italia (“le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”).
Ebbene, in assenza di rilevazioni specifiche del TEGM per gli interessi moratori da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il vaglio di usurarietà di tale categoria di interessi resta circoscritto alla dimensione soggettiva dell’usura quando si dimostri ai sensi dell’art. 644 c.p. che detti interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Per quanto attiene al rilievo formulato dal consulente di parte attrice in ordine alla non corrispondenza fra TAEG (ISC) indicato in contratto e quello effettivo, vale il rilevo mosso dal CTU, circa il fatto che il consulente di parte attrice ha computato nel calcolo del TAEG costi per imposte che non possono essere inclusi (si rimanda amplius alla CTU pag. 37) e che, all’opposto il TAEG è stato correttamente indicato in contratto.
Per quanto attiene alle contestazioni in punto di metodo di ammortamento alla francese, esse trovano compiuta smentita nell’elaborato peritale che nega la presenza di anatocismo (cfr. amplius CTU pag. 8 e ss.).
Va ancora evidenziato che non si condividono le osservazioni di parte attrice in punto di Tasso Effettivo di Mora (cd. TEMO). L’operazione consiste nel parametrare il tasso di mora applicato alla rata scaduta per i giorni di ritardo e verificarne l’incidenza percentuale sulla quota capitale della rata stessa. Esemplificativamente il consulente di parte attrice esegue la verifica sulla prima rata, ovvero Su quella che ha la quota di interesse maggiore. Ebbene. Innanzitutto appare scorretto svolgere il conteggio (in via del tutto ipotetica, non essendosi verificato inadempimento) sulla prima rata, per la ragione dianzi evidenziata (la prima rata è quella con quota maggiore di interesse); inoltre non è corretto parametrare l’incidenza sulla quota capitale della rata anziché sul capitale residuo.
Risulta evidente che si tratta di un’operazione artificiosa e non corretta e che dà conto di un tasso inesistente.
Infine, si dà conto del fatto che il CTU (cfr. elaborato peritale pag. 24) ha appurato che sono state corrisposte spese non pattuite per incasso rata per la somma di € 101,00. In relazione a tale importo va rilevato che, ancorché la questione (inesistenza della relativa pattuizione) possa essere rilevabile d’ufficio, tuttavia difetta sul punto una domanda restitutoria di parte, tanto in atto di citazione, quanto in sede di precisazione delle conclusioni, all’esito dell’esame svolto dal CTU.
Pertanto, per effetto principio della domanda ex artt. 99 – 112 c.p.c., nell’assenza di domande restitutorie a tale titolo, nulla può essere accordato all’attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i parametri vigenti (D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. OMISSIS /2014 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
– rigetta le domande tutte svolte dall’attrice.
– Condanna l’attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.800,00.
– Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Verona, 22 settembre 2017.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Giovanna Ciresola
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno